Munizioni 9x19 Parabellum sono da guerra

Le munizioni 9x19 parabellum con croce nato in uso alla polizia di stato dopo il decreto legislativo 204 del 2010 sono comuni o da guerra?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Il calibro 9x19 parabellum è considerato da guerra, come espressamente e specificamente sancito dall'art. 2, comma 2, L. n. 110/1975, il quale così recita: "Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum."; tale interpretazione è stata da ultimo confermata dalla recentissima sentenza Cass. Pen. n. 27750 del 27.5.2013 (dep. il 25.6.2013), la quale nella parte motiva spiega che la modifica apportata all'art. 2 L. n. 110/1975 dall'art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 204/2010, nel legittimare il calibro 9x19 parabellum esclusivamente per le armi destinate all'esportazione o alla dotazione delle Forze armate, non può che qualificare le stesse, "in mancanza di contraria previsione normativa", come armi da guerra. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. n. 110/1975, sono da considerarsi munizioni da guerra "le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra": da ciò non può che desumersi che tutte le munizioni 9x19 parabellum sono da ritenersi da guerra, poiché, si ribadisce, il predetto calibro è ritenuto da guerra, e tale interpretazione è corroborata proprio dalla circostanza, peraltro indicata anche nel quesito, che le stesse sono in dotazione alle Forze armate (recano la croce Nato). A tal fine, la Cassazione ha in più occasioni rappresentato che "Per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione" (tra le tante, Cass. Pen. sent. n. 35106 del 31.5.2011). Inoltre, come indicato dal citato art. 1, comma 3, L. n. 110/1975, ogni parte di una munizione da guerra, anche il bossolo, è da ritenersi munizione da guerra. La conseguenza di tali premesse è che la detenzione delle munizioni 9x19 parabellum è consentita esclusivamente ai seguenti soggetti, come previsto dall'art. 10 L. n. 110/1975: alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato, allo Stato e agli enti pubblici all'uopo preposti in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo. La violazione di tale prescrizione integra il reato di detenzione illegale di munizioni da guerra ed è punita con la reclusone da uno ad otto anni e con la multa da €3.000,00 ad €20.000,00, ai sensi dell'art. 2 L. n. 895/1967.

Avv. Adele Morelli 

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