Riduzione del calcio e reato di alterazione d'arma

Ho un'arma catalogata nel 2011, quindi in pieno regime di catalogazione. Oggi vorrei modificare il calcio, variandone le misure minime, e quindi rendendo l'arma non più identica all'esemplare catalogato. Mi si potrebbe contestare il reato di alterazione d'arma? Nell'arma modificata manterrei naturalmente le misure minime previste per la classificazione stessa dell'arma.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Per alterazione di arma, ai sensi dell'art. 3 L. n. 110/1975, si intende quell'operazione materiale e tecnica avente ad oggetto la modifica delle caratteristiche meccaniche e/o delle dimensioni di un'arma, a seguito delle quali viene aumentata la potenzialità offensiva della stessa, oppure ne vengano agevolati il porto o l'uso o l'occultamento. La riduzione del calcio viene ritenuta una condotta vietata, poiché la stessa ha di fatto l'effetto di facilitare l'occultamento dell'arma, e ciò lo si ritiene a prescindere dal fatto che con tale operazione si rispettino le dimensioni minime sancite per legge (come sancite dalla Dir. CEE n. 477/1991, Allegato I, punto IV, lett. a) e b)).

Il quesito posto indirettamente introduce la questione inerente la rilevanza delle dimensioni dell’arma con riferimento alla normativa ante e post abolizione catalogo (si fa riferimento ad un'arma catalogata, però poi si specifica di rispettare le dimensioni per la classificazione). Considerato che siamo nell'immediato indomani dall'abolizione del Catalogo e tenuto conto che, con l'attuale disciplina, il requisito delle dimensioni dell'arma e della canna (per le armi classificate) parrebbe non rivestire la stessa valenza ante abolizione Catalogo (oggi le armi vengono classificate con indicazione di lunghezza della canna e complessiva dell'arma esclusivamente con riferimento ai parametri numerici come da Dir. CEE prima citata e non con riferimento alle dimensioni reali), egualmente la scrivente ritiene la riduzione del calcio sia da ritenersi condotta sconsigliabile, sia perché non vi è ancora un orientamento in merito né sono state apportate modifiche al predetto art. 3 L. n. 110/1975 (pertanto, soprattutto in materia di armi, è necessario adottare interpretazioni prudenziali e restrittive a garanzia dell'utente) sia perché, si ribadisce, la riduzione del calcio tecnicamente è ritenuta modifica tale da agevolare l'occultamento dell'arma e come tale viene ascritta alla condotta di alterazione d’arma vietata.

Avv. Adele Morelli 

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