Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di omesso pagamento delle tasse CCGG.

Sono in possesso del porto di fucile per uso caccia, ma da qualche anno non esercito l’attività venatoria, tuttavia frequento con amici un poligono UITS e uno privato Interforze con armi comuni e sportive di mia proprietà, che trasporto regolarmente, non pagando più la tassa annuale di concessione governativa che prima pagavo per l'esercizio venatorio. Ho sul punto letto vari pareri, discordi in generale, gradirei cortesemente sapere se la tassa annuale per quanto esposto è o non è dovuta.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Aggiornamento del 28/06/2016

Rispetto alla precedente risposta, riportata comunque di seguito per completezza, si aggiunge il chiarimento giunto con la Circolare 557.PAS.U.008463.10.100.A1.1 del Ministero dell'Interno, datata 20/05/2016:

"Il Ministero dell'Interno [...] ha espresso dei chiarimenti in ordine alla validità della licenza di porto di fucile uso caccia qualora non venga effettuato il relativo rinnovo annuale, mediante pagamento della tassa di concessione governativa, e in particolare se in caso di mancato pagamento del tributo, i titolari della licenza in argomento possano comunque acquistare armi e munizioni o esercitare lo sport del tiro a volo. 

Al riguardo il citato Dicastero ha disposto che la mancanza del rinnovo del pagamento della tassa annuale rende invalida l'autorizzazione anche con riferimento alle attività connesse succitate.

In relazione a quanto sopra si fa divieto all'Armiere in indirizzo di vendere armi e/o munizioni a coloro i quali siano in possesso di porto d'armi uso caccia in corso di validità ma con licenza non rinnovata per omesso pagamento della tassa governativa annuale".

Le opinioni sul punto sono discordanti, la scrivente ritiene di aderire al filone interpretativo, peraltro nettamente maggioritario tra gli interpreti del diritto, che considera valida per talune attività la licenza di porto di fucile uso caccia anche in assenza di pagamento delle tasse annuali di concessione governativa, tali le ragioni.

Il D.M. 17 aprile 2003 dispone che il libretto per licenza di porto di fucile per uso di caccia (e per il tiro a volo) “ha validità di sei anni dalla data del rilascio”, “il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale”; previsione di tenore totalmente differente si trova invece per le licenze di porto d'armi per difesa personale, atteso che, con riferimento al porto di fucile per uso di difesa personale, il medesimo decreto dispone che il libretto “ha validità di cinque anni subordinatamente al rinnovo annuale della licenza” ed egualmente con riferimento al porto di arma corta per difesa personale prevede che il libretto “ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale […]. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative”; nulla, poi, è previsto sul piano economico per le licenze di porto di fucile per uso di tiro a volo, per le quali non va pagata alcuna tassa di concessione governativa (si veda legge finanziaria per l'anno 1994). Ciò sta ad indicare, ad avviso della scrivente, che è prevista una disciplina diversa a seconda del tipo di licenza di porto d'armi, poiché, appunto, se la stessa ha validità di sei anni nel caso del porto uso caccia a prescindere che siano state pagate o meno le tasse annuali di concessione governativa, la medesima, nel caso di porto per uso di difesa personale, ha sì validità quinquennale, purché però venga pagata annualmente la tassa di concessione governativa; dunque, in caso di mancato pagamento di detta tassa la licenza di porto d'armi per difesa personale non può essere in alcun modo utilizzata ed è perciò priva di validità.

Disposizioni di analogo tenore le ritroviamo già nel D.M. 28 dicembre 1995, il quale all'art. 5 prevede “1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia […]. Note: 1. Le licenze sono valide per sei anni. […] la tassa […] non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. […] 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). […] Per i casi diversi da quello di cui all'art. 31 L. 157/1992 (attività venatoria) si applicano le sanzioni relative alla evasione di ogni tassa di cc. gg. ora stabilite dall'art. 8, D.L. 18 dicembre 1997, n. 473. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza averne ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.” e nell'art. 22, comma 9, L. n. 157/1992 secondo cui "La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni"; stesse disposizioni sono contenute addirittura nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che all'art. 5-TARIFFE così dispone  “1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22) […]. Note: 1. Le licenze sono valide per sei anni. […] la tassa […] non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. […] 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).”.

Da tali previsioni, ad avviso della scrivente, può congruamente ricavarsi il principio (si ripete, ampiamente condiviso dagli interpreti e teorici della materia) per cui la tassa annuale di concessione governativa non debba essere pagata nel caso si decida di non esercitare l'attività venatoria per uno o più anni (“Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza”, D.M. 28 dicembre 1995), e pertanto in quell'anno/i la licenza non può essere utilizzata per recarsi a caccia, tuttavia la stessa non perderebbe totalmente di efficacia, poiché resterebbe valida per talune funzioni che di seguito verranno elencate. Infatti, l'uso per fini venatori della licenza di porto di fucile per uso di caccia per la quale non vengano pagate le tasse di concessione governativa (ossia: si va a caccia pur non avendo pagato le tasse annuali) non dà affatto luogo al reato di porto abusivo d'armi (artt. 4 e 7 L. n. 895/1967), ma  solo ad un illecito di carattere amministrativo che comporta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 31 L. n. 157/1992 “da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00”) e, a discrezione dell'autorità di Pubblica Sicurezza (ed è altamente probabile!), la sospensione della licenza porto d'armi (si evidenzia che la non applicabilità del reato di porto abusivo d'armi all'ipotesi di uso di licenza di porto d'armi per caccia per la quale si è omesso il pagamento della tassa di concessione governativa era già sancita dall'art. 15 L. n. 497/1974), e ciò sta ad indicare che il mancato pagamento delle tasse annuali di concessione governativa non privano totalmente di efficacia la licenza (altrimenti, appunto, si ribadisce, si configurerebbe il reato di porto abusivo d'armi in caso di suo uso), la quale resterebbe valida per le seguenti attività:

  • uso per l'esercizio dello sport del tiro a volo, poiché la licenza di porto d'armi per uso di caccia ricomprende in sé quella per il tiro a volo (L. n. 323/1969, art. unico, recita “chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo”) e la licenza per il tiro a volo è esente da tasse (legge finanziaria per l'anno 1994), pertanto una licenza di porto di fucile uso caccia per la quale non si sono pagate le tasse annuali di concessione governative funge in ogni caso a tutti gli effetti da licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo; 
  • trasporto di tutti i tipi di armi comuni da sparo nel numero massimo di sei per movimentazione (Circ. 14 febbraio 1998, n. 559/C-3159-10100(1));
  • acquisto di tutti i tipi di armi comuni da sparo;
  • acquisto di polveri e munizioni.

Tuttavia, sebbene la magistratura secondo orientamento granitico ed unanime ritenga non si configuri il reato di porto abusivo di armi ma solo una violazione di carattere amministrativo-fiscale per mancato pagamento di una tassa, le questure ritengono che il mancato pagamento della tassa annuale di concessione governativa privi di qualsiasi validità la licenza di porto di fucile per uso caccia, e pertanto sanzionano con la sospensione o revoca del titolo chi ne faccia uso per lo sport del tiro a volo, il trasporto o l'acquisto di armi (e polveri e munizioni). In ragione di ciò, le armerie sono impossibilitate a vendere armi, munizioni o polveri ai soggetti muniti di licenza di porto di fucile uso caccia per la quale non è stata pagata la tassa di concessione governativa annuale. Si segnalano, comunque, casi di questure che, a seguito di apposita richiesta dell'interessato, convertono il porto di licenza di fucile per uso caccia in corso di validità sessennale per il quale non è stata pagata la tassa annuale di concessione governativa in porto di fucile per uso di tiro a volo con durata pari alla durata residua del titolo convertito. Si auspica che giunga quanto prima un intervento chiarificatore sul punto dalle sedi istituzionali.

Avv. Adele Morelli    

 

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