Attuale disciplina delle baionette

È possibile sapere se le baionette (e quindi le spade e le lance) sono state liberalizzate? C'è una norma che le affranca dall’obbligo di denuncia?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Le baionette (così come le spade e le lance) sono a tutti gli effetti armi comuni non da sparo e nello specifico sono armi proprie da punta e/o da taglio, ciò lo si ricava dalla lettura delle seguenti disposizioni:

 

  • art. 585, co. 2, n. 1) c.p., che definisce armi (proprie) non da sparo tutte quelle “la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”,
  • art. 30, n. 1), TULPS, che ribadisce la predetta definizione ed include tra le armi proprie non da sparo tutte quelle “la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”,
  • art. 45, co. 1, Reg. TULPS, che considera armi proprie (comuni) “gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili”,
  • art. 4, co. 1, L. n. 110/1975, che le annovera tra le armi (comuni e proprie) da punta e/o da taglio e prevede che le stesse non possano mai essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa;

 

A tali disposizioni normative va aggiunta la epocale sentenza della Corte di Cassazione, n. 4157 del 3 agosto 1995, la quale ha definitivamente sancito che “La baionetta è arma propria, assimilabile ad arma da punta e da taglio, e non parte di arma da guerra”, ponendo così fine ad una bagarre giudiziaria che in passato l’aveva erroneamente considerata quale parte di arma da guerra.

La considerazione riportata nel quesito, per cui le baionette sarebbero ad oggi divenute di libera vendita e detenzione, è diffusamente sorta all’indomani dell’entrata in vigore del D. Lgs.vo n. 204/2010 (vigente dal 1 luglio 2011), il quale, all’art. 3, co. 1, lett. e), punto a), nel modificare l’originario comma 1 dell’art. 38 TULPS, ha previsto l’obbligo di denuncia in capo a “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’art. 1bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527” (il testo precedente era il seguente: “Chiunque detiene armi […] di qualsiasi genere”), dove il citato art. 1bis, comma 1, lettera b) reca la definizione di “parte” di arma da fuoco, in recepimento della Direttiva CEE 91/477. In effetti, potrebbe dedursi che, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs.vo n. 204/2010, l’obbligo di denuncia non sussista più per le armi non da fuoco, tuttavia, considerato che la norma, così come formulata, si presta a molteplici interpretazioni e che ad oggi non sono state emanate norme di interpretazione autentica né decreti attuativi né specifiche circolari, dobbiamo attenerci all’interpretazione più prudenziale e quindi più restrittiva, in ragione della quale attualmente la detenzione delle baionette continua ad essere soggetta all’obbligo di denuncia. Tali le ragioni interpretative:

  •  l’art. 38, co. 1, TULPS fa espresso rinvio solo alla lettera b) dell’art. 1bis, co. 1, D. Lgs.vo n. 527/1992, la quale, come detto, contiene la definizione di “parte” di arma da fuoco, e non anche alla lettera a) dello stesso articolo, che definisce l’ “arma da fuoco”, pertanto potrebbe ritenersi che l’obbligo di denuncia sia sancito per tutte le armi (quindi anche quelle comuni non da sparo ossia baionette, spade, lance) e per le parti di arma da fuoco,  
  • l’allegato I della Direttiva CEE 91/477 recepita, come detto, dal D. Lgs.vo n. 527/1992, al punto I prevede che debbano intendersi per “armi” sia quelle da fuoco secondo la definizione data dalla Direttiva medesima (ossia “qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente”) sia “le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali”, ed è proprio tale ultima categoria considerata quale inclusa nella più generale definizione di “armi” che potrebbe lasciar intendere che il termine “armi” contenuto nel novellato art. 38 TULPS con riferimento all’obbligo di denuncia includa anche armi diverse da quelle da fuoco (tale definizione è appunto generica e suscettiva di più interpretazioni e rimandi, pertanto, nell’interesse degli utenti, si ritiene al momento di conferire a quell’espressione un’accezione onnicomprensiva).

Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene allo stato attuale le baionette, le spade e le lance continuino ad essere soggette all’obbligo di denuncia entro le 72 ore successive alla loro acquisizione, come previsto dall’art. 38 TULPS, e per le stesse è fatto divieto assoluto di porto “fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa” (art. 4, co. 1, L. n. 110/1975), fatta eccezione per quelle "antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo”, per le quali la detenzione, la collezione ed il trasporto “sono consentiti senza licenza o autorizzazione” (art. 5, L. n. 36/1990).

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news