I caricatori a capacità maggiorata sono ammessi soltanto sulle armi qualificate sportive

È consentito utilizzare caricatori a capacità maggiorata su armi comuni da sparo non qualificate armi ad uso sportivo?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, L. n. 110/1975 (“[…] non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori […]”) e dell’art. 2, comma 1, L. n. 85/1986 (“Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.”), i caricatori a capacità maggiorata sono ammessi soltanto sulle armi qualificate sportive e nella capacità massima indicata nella scheda di sportività dell’arma rilasciata dal BNP. Ciò è stato chiarito anche dalla Circ. Min. Interno nr. 557 PAS/U/012821/10900(27)9 del 28.07.2014 (pag. 7)Al relativo comma l, si provvede, in particolare, a disciplinare l'eccezione, per le armi sportive; rispetto al limite del numero dei colpi (introdotto all'art. 2, secondo comma, della legge n. 110/75) nel caso in cui, per alcune discipline sportive di tiro, previo parere delle rispettive federazioni sportive interessate, affiliate o associate al·CONI, sia previsto l 'impiego di am1i con un maggior volume di fuoco.

Avv. Adele Morelli

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