L'omesso aggiornamento della denuncia di detenzione ricade solo sul detentore delle armi

Secondo quanto disposto dall'art. 38 TULPS, ultimo comma, "La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia". Vorrei sapere se si tratta di un obbligo che grava esclusivamente sulla persona a cui l'arma è intestata oppure se si tratta di un obbligo di denunzia generico a cui sono tenuti anche, ad esempio, i familiari conviventi del titolare. In caso di omessa ripresentazione della denunzia di detenzione, risponde penalmente solo l'intestatario dell'arma o sono perseguibili anche i soggetti con lui conviventi (es. moglie e figli)?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

L’obbligo di ripresentare la denuncia, in caso di cambio del luogo di detenzione delle armi, è obbligo che incombe esclusivamente in capo a chi detiene le armi e non ricade di riflesso su nessun altro, pertanto, nel caso costui omettesse di ripresentare la denuncia come prescritto dalla norma citata nel quesito, incorrerebbe solo egli nella violazione dell’art. 38, ultimo comma, TULPS, che è contravvenzione sanzionata dall’art. 17 TULPS (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00).

Avv. Adele Morelli

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