Licenza per vendere munizioni da guerra

Dovrei richiedere una licenza per vendere munizioni da guerra. Qual è la procedura da seguire?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
 
In questo caso è necessario richiedere il rilascio di due licenze: quella ex art. 47 TULPS, che autorizza il quantitativo di materiale esplodente (solitamente le munizioni vengono espresse sotto forma di kg di polvere) e quella ex art. 28 TULPS, che autorizza lo specifico munizionamento militare. (è chiaro che a tali due licenze devono corrispondere le relative capacità tecniche conseguine innanzi la CTT). è infatti necessaria la titolarità di due licenze, poiché la sola licenza in art. 47 TULPS, se non combinata con una licenza in art. 28 TULPS, autorizzerebbe il deposito solo delle munizioni nei calibri civili; per poter detenere anche munizioni nei calibri da guerra, ci è necessario essere titolari delle due licenze in modalità combinata ossia art. 28 ed art. 47 TULPS. Ciò è in linea sia con il testo dell'art. 28 TULPS che fa espresso riferimento anche alle munizoni da guerra, sia con le circolari del Ministero dell'Interno sull'argomento che chiaramente puntualizzano che, nel caso l’azienda tratti esplosivi di qualsiasi tipologia a destinazione militare, essa deve dotarsi sia della licenza in art. 28 TULPS sia della licenza in art. 46 e/o 47 TULPS. Di seguito si riportano gli stalci delle circolari di riferimento:
 
  1. Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23/02/2018 pag. 4 “quelle imprese che, nei propri stabilimenti, presentino linee di produzione che, implicando anche la manipolazione degli esplosivi, sono tenute a munirsi, oltre che della licenza ex art. 28, anche dei titoli di cui agli artt. 46 e 47 TULPS”;
  2. Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20/07/2020 pag. 21 “formulata dal titolare della licenza prevista dagli artt. 46 e/o 47 TULPS, nonché dall’art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e pag. 31 “sottoscritta dal titolare della licenza prevista dagli artt. 46 e/o 47 TULPS, nonché dall’art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
  3. Circ. Min. Interno nr. 557/APS/U/013831/10179(33) del 19/10/2021 pag. 4 “le imprese interessate a svolgere qualunque tipologia di attività che abbia ad oggetto materiale d’armamento esplosivo sono tenute a munirsi, oltre che della licenza ex art. 28 TULPS, anche dei titoli di cui agli artt. 46 e 47 TULPS […]. Si richiama quindi la particolare attenzione affinché queste indicazioni siano seguite nella redazione delle licenze ex art. 28 TULPS”. 

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news