Posso accedere ad un esercizio pubblico con un'arma scarica nella sua custodia?
Ad un mio amico cacciatore è accaduto quanto segue: dopo una battuta di caccia, si era fermato ad un bar a prendere un panino, portando con sé il fucile scarico all’interno del fodero. In quel locale c’erano delle Forze dell’ordine, che gli hanno intimato di lasciare il bar poiché, secondo loro, non si può entrare in un esercizio pubblico con un’arma. È corretto quanto detto?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
La persona indicata nel quesito ha in realtà ottenuto una condotta corretta e diligente, poiché è noto che nella prassi lasciare l’arma in auto venga ricondotto, sia dagli uffici di Polizia sia dalle Procure, all’omessa custodia, che è fattispecie penale sanzionata dall’art. 20 L. n. 110/1975. Si veda infatti sul punto T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, Sentenza, 03/06/2014, n. 252 “Allorquando un’auto è posteggiata in luogo aperto, sussiste oggettivamente una facilitata situazione di accesso alla vettura, anche mediante forzatura, e la presenza nella stessa di un'arma ben visibile, costituisce un fatto rilevante sul piano dell'ordine pubblico e rappresenta un comportamento poco diligente, che denota uno scarso senso di responsabilità, in relazione alla richiesta affidabilità personale del soggetto autorizzato. La custodia dell'arma rientra tra i doveri del soggetto autorizzato e la sua inosservanza ha riflessi immediati sul piano di una valida prevenzione circa i possibili danni arrecabili a terzi (R.D. n. 773/1931 - TULPS).”. Pertanto, raccomandiamo: mai lasciare l’arma incustodita in auto. Se vogliamo lasciarla in auto, possiamo farlo solo se in auto vi è un’altra persona munita anch’essa di Porto d’armi.
Nel caso di specie, piuttosto, parrebbe un’errata interpretazione da parte delle Forze dell’ordine dell’art. 4, comma 3, L. n. 110/1975, che dispone che “È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.”, ma in tal caso la norma fa riferimento anzitutto ad una condotta di porto – quindi arma indossata o comunque pronta all’uso - e non di mero trasporto (come invece nel caso indicato nel quesito) e poi specifica che il divieto si applica alla “pubbliche riunioni” e non ai pubblici esercizi (tipo il bar), e in merito si rinviene una sola sentenza interpretativa, risalente, della Corte di Cassazione, che chiarisce che “La locuzione "pubbliche riunioni" usata nell'art. 4, L. 18 maggio 1975, n.110 deve essere intesa come riferita alle sole riunioni che si tengono in luogo pubblico […]” (Cass. pen., Sez. VI, 06/12/1978, n. 3459 (rv. 141715), CED Cassazione, 1979).
Avv. Adele Morelli
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