Chi ha l'obbligo di produrre il certificato medico per la detenzione armi?

Ho letto la recentissima Circ. Min. Interno nr. 55/PAS/U/008046/10900(27)9 del 06/06/2022 avente ad oggetto “Art. 38, comma 4 T.U.L.P.S., così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, relativo al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, ma non ho ben capito a quali adempimenti si riferisca ed a chi spettino.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ricordiamo che l’art. 38, commi 4, 5 e 6, TULPS, a seguito delle modifiche apportate al suo testo dal D. Lgs. n. 104/2018 (in vigore dal 14 settembre 2018), prevede che “Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi” deve produrre ogni cinque anni un certificato medico da cui risulti la sua idoneità alla detenzione delle armi. Tale obbligo, introdotto appunto con il suddetto D.Lgs. n. 104/2018, prevedeva come termine ultimo, per coloro che detenevano armi senza avere anche un PDA alla data della sua entrata in vigore ossia il 14/09/2019, la scadenza del 14/09/2019, quindi entro il 14/09/2019 i detentori di armi privi di PDA dovevano produrre il predetto certificato medico alla detenzione delle armi. Come detto, tale obbligo ricorre ogni cinque anni. Esso non è invece previsto nei seguenti casi:

  • per i titolari di licenza di collezione di armi antiche;
  • per i soggetti di cui all’art. 73 Reg. TULPS (coloro che sono abilitati per legge a portare armi per ragioni di difesa, senza essere titolari di specifico PDA per difesa personale);
  • per i detentori di sole armi bianche proprie, atteso che la norma in questione usa espressamente la dicitura “Chiunque detiene armi comuni da sparo” (pertanto sembra confermare quanto già affermato dalle Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/086501/10900(27)9 del 29.04.2015 e Circ. Stato Maggiore dell’Esercito Prot. nr. Cod. id. 770 Ind. C. del 02.03.2016 ossia che chi detiene solo armi bianche proprie non sia soggetto all’obbligo di produzione di certificazione medica attestante l’idoneità alla detenzione delle armi).

La recentissima circ. Min. Interno del 06/06/2022 citata nel quesito, di natura per lo più interlocutoria con gli Uffici di P.S., chiarisce che, considerato che in virtù del trascorso periodo di pandemia, probabilmente si è avuta una produzione rallentata di tali certificati da parte degli interessati così come controlli non sistematici da parte degli Uffici di P.S., adesso è invece necessario ridare impulso, da parte degli uffici, alle richieste di produzione del certificato medico per la detenzione delle armi da parte dei soggetti che ne sono obbligati ed ancora non vi hanno provveduto e ad incrementare i relativi controlli.

La tipologia di certificato medico richiesta è prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2018, che dispone che “[…] l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.”. Ricordiamo infine che, in virtù della circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/005452/10900(27)9 del 19/04/2021, il suddetto certificato medico alla detenzione delle armi può essere rilasciato anche da medici in quiescenza.

Avv. Adele Morelli

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