Obbligo di comunicare ai conviventi l’acquisizione di PdA o nulla osta del Questore

Se volessi acquistare un'arma ad uso sportivo, ho l'obbligo di avvisare i miei conviventi?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il comma 10 dell’art. 35 TULPS prevede che “Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”, quindi la norma dispone che vada data comunicazione ai soggetti maggiorenni con cui si convive dell’acquisizione del titolo (PDA o nulla osta del Questore) e non anche dell’arma che si acquista. Tuttavia, ad oggi non è stato emanato il regolamento che dovrebbe determinare le modalità di comunicazione.

Avv. Adele Morelli

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