Quante cartucce da caccia, se detengo solo armi sportive?

Sono da poco titolare di PDA uso sportivo ed ho acquistato due carabine classificate sportive, una in cal .223 Remington ed una in cal 7,62x39. Sebbene si tratti di calibri da caccia, la mia Questura mi ha perentoriamente vietato di detenere cartucce in quei calibri per un quantitativo complessivo superiore alle 200 (quantitativo tipico delle munizioni per arma corta), perché, a loro dire, non ho una licenza di caccia e le armi che ho in detenzione sono classificate sportive, condizioni queste che non mi legittimerebbero ad avere il quantitativo di 1500 che la legge prevede per le cartucce da caccia. Confrontatomi con miei colleghi tiratori di altre province, mi sono reso conto che è un’interpretazione che segue solo la mia Questura. È corretta tale interpretazione?

Risposta A cura dell’Avv. Adele Morelli

La norma che prevede il quantitativo di cartucce in calibro (tipico) da caccia detenibile da un privato è l’art. 97, comma 1, Reg. TULPS, che così dispone “Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato […] un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere” e poi prosegue “nonché duecento cartucce caricate per pistola o rivoltella”. La normativa sul punto è chiara ed assolutamente non pare legare il quantitativo di munizioni detenibili al tipo di arma che si possiede o alla tipologia di PDA di cui si è titolari. Si osservi infatti che:

  • Come detto, il quantitativo di cartucce per fucile da caccia che il privato può detenere è dalla norma stabilito in maniera “secca”, cioè senza legarlo ad alcun requisito ulteriore, se non la titolarità di un PDA o N.O. per l’acquisto (art. 55, comma 4, TULPS “È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di […] V categoria, gruppo A […], a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore”);
  • Infatti, differentemente da alcuni paesi, che hanno una normativa talvolta parzialmente diversa dalla nostra, in Italia non è previsto alcun obbligo di corrispondenza tra calibro dell’arma che si ha in detenzione e calibro delle cartucce che si detengono, ossia: posso detenere cartucce non compatibili con le armi che ho in denuncia (con ovviamente l’obbligo della denuncia di detenzione);
  • Tra l’altro, in Italia è consentito il comodato delle armi sportive e da caccia (art. 22 L. n. 110/1975), pertanto posso acquistare delle munizioni che non siano compatibili con le armi che ho in denuncia, perché magari poi l’arma in quel calibro me la faccio prestare da un amico a caccia o al poligono;
  • Come noto, il legislatore, nelle disposizioni normative relative alle munizioni, tipizza solo i calibri consentiti a caccia (cfr. art. 13 L. n. 157/1992 “L’attività venatoria è consentita con …”), non preoccupandosi di tipizzare tutto il resto (ad es., non vi sono tipizzati normativamente dei calibri come sportivi!) e tutto il resto nella prassi viene definito come “comune”. Questo perché tale macro-dicotomia è comunque tutto sommato funzionale a rispondere alle esigenze delle varie categorie di utenti (tiratori sportivi, cacciatori, guardie particolari giurate, etc.) quanto ad utilizzo e quantitativi detenibili. Quindi, se non vi è una tipizzazione dei calibri delle munizioni in funzione di una certa destinazione specifica, come sarebbe possibile individuare dei quantitativi specifici per l’uso sportivo dei calibri? Se non vi è la tipizzazione del calibro “per uso sportivo”, non può neppure esservi una limitazione specifica nei quantitativi detenibili per l’uso sportivo, ma il criterio che si deve applicare è unicamente quello generale sancito per tutti dal su indicato art. 97, comma 1, Reg. Tulps (“Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato […] un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce caricate per pistola o rivoltella”);
  • Da ultimo, dirimente di tutto è la circolare del Ministero dell’Interno nr. 557/13.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 rubricata “detenzione cartucce per armi comuni da sparo, la quale, nel fornire chiarimenti sulla licenza in estensione del Prefetto per il privato per le munizioni per arma corta, così specifica “Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1.500 posto dall'art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell'utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1.500”. Tale passaggio è di fondamentale importanza e chiarificatore di tutto: la circolare, infatti, è dedicata proprio ai quantitativi di cartucce per armi comuni da sparo detenibili in generale dai privati, a prescindere dalla tipologia di PDA di cui essi sono titolari o dalle tipologia di armi che detengono, e, nel ricorrere anch’essa alla macro-dicotomia cartucce per fucile da caccia/cartucce per arma corta, specifica che, mentre per la detenzione delle munizioni per arma corta in esubero rispetto al quantitativo delle 200 stabilite ex lege occorre conseguire l’apposita autorizzazione dal Prefetto previa dimostrazione di comprovate esigenze specifiche, per quelle da fucile da caccia il quantitativo riconosciuto al privato come detenibile ex lege è di 1500. Punto.

Avv. Adele Morelli

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