Denuncia di armi antiche, armi proprie non da sparo, parti di armi ad aria compressa

Ho letto su internet che alcuni interpretano il decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 nel senso per cui, a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione normativa: a) non debbano più essere denunziate le armi antiche di ogni genere, b) non debbano più essere denunziate le armi proprie non da sparo, c) devono essere denunziate le armi ad aria compressa superiori a 7,5 J, ma non le loro parti." Confermate? E se si volesse inserire l'arma antica nella propria denuncia al fine di poterla trasportare con giusto motivo?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Per rispondere alla sua domanda è necessario leggere in combinato disposto le seguenti norme: art. 38 TULPS, artt. 2 e 7 L. n. 895/1967, art. 7 D.M. 14 aprile 1982. Specificamente:

-  L’art. 38, primo comma, TULPS, dispone “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’art. 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, […] deve farne denuncia”, l’art. 1bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 527/1992 richiamato, che disciplina le armi da fuoco, definisce “parte, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati”: dalla lettura di tali norme si deduce che debbono essere denunciate le armi proprie  (“Chiunque detiene armi”) ossia armi bianche, da fuoco e da sparo, e le parti essenziali delle armi da fuoco;

-  L’art. 2 della L. n. 895/1967 (legge rubricata “Disposizioni per il controllo delle armi”) dispone “Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse […] indicati nell’articolo precedente”, il quale articolo precedente (art. 1) riguarda le armi da guerra e tipo guerra e loro parti, mentre l’art. 7, primo comma, stessa legge, dispone che “Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all’impiego, di cui all’articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”, e l’art. 44 del Reg. TULPS prevede che:

Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della legge:

a)  tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;

b)  i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;

c)  i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;

d)  i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;

e)  le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;

f)  le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.

Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa, sia lunghe che corte.”:

la lettura di tali norme in combinato disposto fa ritenere che l’obbligo di denuncia sia previsto per le armi da fuoco e per quelle da sparo e per le loro parti (le norme citate parlano infatti espressamente di armi comuni da sparo e loro parti atte all’impiego);

-   L’art. 7 del D.M. 14 aprile 1982, rubricato “Detenzione”, dispone che:

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.

La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:

1) le generalità del denunciante;

2) i dati di identificazione delle armi;

3) l'epoca alla quale sono attribuite;

4) la loro provenienza;

5) i locali in cui vengono custodite.

L'ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all'interessato; la seconda è conservata agli atti dell'ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l'osservanza delle procedure in esso indicate.

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.”,

pertanto continua a permanere anche l’obbligo di denunciare le armi antiche.

Avv. Adele Morelli

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