L’intermediario di armi comuni e la vendita per corrispondenza dopo il D.Lgs. n. 104/2018

Vi sono state modifiche circa la figura dell’intermediario dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 104/2018?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

L’art. 1bis, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 527/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2918, in vigore dal 14.09.2018, definisce “intermediario”, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte: 1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni; 2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;”. Viene dunque arricchita la definizione di intermediario (sia per le armi sia per le munizioni), specificando che l’intermediario è sia colui che cura la vera e propria trattativa (fa la negoziazione) sia colui che più semplicemente organizza il trasferimento (perché, ad es., la trattativa l’hanno già portata avanti autonomamente acquirente e venditore); in ogni caso, se chi fa intermediazione è anche armaiolo, lo stesso non deve conseguire anche la licenza di intermediario; non è considerato intermediario chi esercita la sola attività di trasporto di armi.

Il suddetto D.Lgs. n. 104/2018 ha modificato anche l’art. 31bis TULPS, al comma 2, introducendo la seguente disposizione: “L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.”: viene quindi pevista la possibilità per l’intermediario di avere anche la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, nel qual caso si ritiene che egli dovrà avere una licenza specifica anche per il deposito del materiale (come già previsto dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012821/10900(27)9 del 28.07.2014, pag. 2-3, “In particolare, si ricorda che l’autorizzazione in argomento non può contemplare l’ipotesi di effettiva disponibilità in detenzione (anche temporanea) delle armi oggetto di intermediazione, nel qual caso l’interessato deve anche munirsi della prevista licenza ex art. 31 T.U.L.P.S.”). In questo caso (disponibilità materiale della merce), l’intermediario deve dotarsi del registro delle operazioni giornaliere.

La disciplina dell’intermediario si raccorda anche con la nuova formulazione dell’art. 17 L. n. 110/1975 in materia di “Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza”, così modificato dal medesimo D.Lgs. n. 104/2018: “1.  Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. 2.  I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.”. Tale disposizione normativa, così come riformulata, nel ribadire che è (ovviamente) consentita la compravendita per corrispondenza/a distanza tra titolari di licenze professionali, specifica che, nel caso l’acquirente sia un privato, è obbligatorio che egli ritiri l’arma presso un’armeria (che ha licenza di commercio in art. 31 TULPS) oppure presso un intermediario (che ha licenza per intermediazione in art. 31 TULPS, e si ritiene debba avere anche la licenza di deposito, per i motivi anzidetti). In tale caso non viene più previsto l’obbligo per il privato di richiedere il preventivo nulla osta al Prefetto e si dispone che, al momento della spedizione, il venditore deve dare comunicazione della spedizione all’ufficio di P.S. o, in assenza di questo, al comando dei Carabinieri del comune in cui risiede il destinatario; le operazioni di vendita, dal punto di vista degli adempimenti di pubblica sicurezza (dichiarazione di vendita, Mod. 38 e scarico dal registro), vengono comunque compiute dall’operatore professionale che materialmente consegna l’arma (armeria).

Avv. Adele Morelli

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