Cosa deve fare uno straniero per restare alcuni mesi in Italia con le sue armi?

Sono un cittadino svizzero, residenza e domicilio in Svizzera, proprietario di una casa in Italia. Sono iscritto ad un poligono di tiro in Italia, vicino alla mia casa, che frequento regolarmente quando sono nel vostro paese. Sono in possesso della Carta Europea d'armi da fuoco, tesserato annualmente presso il poligono che mi rilascia ogni anno l’invito a sparare presso la loro sede In futuro vorrei restare in Italia 6 mesi l’anno, portare con me le mie armi e con esse frequentare il poligono. I documenti citati sono sufficienti per restare in Italia nel rispetto delle leggi oppure devo esibire altro come per esempio la denuncia di detenzione di armi e munizioni?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

In data 26 ottobre 2004 è stato concluso l’ ”Accordo Tra l’Unione Europea, la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen”. Lo strumento di ratifica da parte della Svizzera è stato depositato il 20 marzo 2006 e l’accordo è entrato in vigore in data 1 marzo 2008. Con il predetto accordo la Svizzera, pur non facendo parte dell’Unione Europa e pur non essendo firmataria dell’Accordo di Schengen, sottoscritto a Parigi il 27 novembre 1990, si è associata alle attività della Comunità Europea e dell'Unione Europea, in taluni settori indicati negli allegati A e B dell’accordo su indicato del 26.10.2004, aventi ad oggetto le misure di cooperazione tra paesi introdotte dal suddetto Accordo di Schengen, il cui scopo è quello di garantire la libera circolazione delle persone, dei mezzi e dei servizi tra i paesi aderenti all’accordo stesso. Nello specifico, in tale accordo entrato in vigore il 1 marzo 2008, la Svizzera si è impegnata ad attuare, tra le tante, la “Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla Carta Europea d'arma da fuoco (GU L 93, del 17.4.1993, pag. 39) come modificata dalla raccomandazione 96/129/CE della Commissione del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell'8.2.1996, pag. 47)” (All. B), specificando altresì di accettare, attuare ed applicare anche gli atti e i provvedimenti che l’Unione Europea e la Comunità Europea adotteranno in modifica o completamento delle disposizioni che con l’accordo medesimo la Svizzera ha accettato di attuare ed applicare (art. 2, par. 3).

Ai sensi del combinato disposto di tale accordo, dell’art. 12, commi 1 e 2, della Dir. CEE 477/1991, dell’art. 5 D.Lgs. n. 527/1992 e dell’art. 3 D.Lgs. n.635/1996, va effettuata un’istanza, da parte del cittadino svizzero allo stato italiano (da depositarsi presso la Questura ove le armi verrebbero temporaneamente trasferite), di trasferimento temporaneo, ove vanno indicati:

-   estremi della Carta Europea d’arma da fuoco, che deve essere allegata all’istanza;

-   località ove il richiedente intende recarsi;

-   data di arrivo in Italia e durata del viaggio, che comunque non può superare un anno;

-   motivi per cui intende portare o trasportare l’arma durante il viaggio;

-   elementi identificativi dell’arma o delle armi che intende trasferire temporaneamente in Italia.

Una volta acquisita l’autorizzazione, quando si giunge in Italia va effettuata, entro le 72 ore dall’ingresso, la denuncia di detenzione presso il locale ufficio di P.S. territorialmente competente (art. 38 TULPS) e, una volta ritrasferite le armi in Svizzera, va data comunicazione al medesimo ufficio.

Avv. Adele Morelli

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