Certificato medico per detenzione Armi dopo il D.LGS. N. 104/2018

Il mio PDA per uso caccia è scaduto di recente ed ho scelto di non rinnovarlo, non avendo più interesse ad andare a caccia. Che tipo di certificato medico devo portare in Questura per poter continuare a detenere le armi? Ogni quanti mesi/anni bisogna rifare il nuovo certificato? Con tale certificato si possono detenere anche le munizioni o è solo funzionale per le armi? È valido per qualsiasi tipo di arma (caccia, sportiva o antica)?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il D.Lgs. n. 104/2018, in vigore dal 14.09.2018, ha modificato, tra i vari aspetti, anche la normativa inerente i certificati medici da produrre in materia di armi.

Nello specifico, i commi 4, 5, 6 dell’art. 38 TULPS sono stati modificati come segue:

“Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. 

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39. 

Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l’art. 12, commi 2 e 3, del suddetto D.gs. n. 104/2018, secondo cui:

2.  Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

3.  Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

e con l’art. 14, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018, che dispone che: “3.  L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.”.

Dalla lettura di tali nuove previsioni, unitamente alla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018, si ricavano i seguenti principi:

-    Coloro che detengono armi comuni da sparo (armi da fuoco ed armi da sparo) senza essere anche titolari di PDA devono produrre ogni cinque anni un certificato medico “dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere” (sebbene l’art. 38, co. 4, TULPS, quando parla di mera detenzione delle armi rimandi alla certificazione medica di cui all’art. 35, comma 7, TULPS necessaria per il conseguimento del Nulla Osta all’acquisto del Questore, in ogni caso la disposizione normativa specifica per la certificazione medica per i meri detentori di armi è contenuta nel già citato art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 104/2018, il quale comma dettaglia appunto il contenuto che deve avere tale certificazione medica);

-    Tale obbligo non è previsto per i titolari di licenza di collezione di armi antiche e neppure per i soggetti di cui all’art. 73 Reg. TULPS; tale obbligo è invece previsto per i titolari delle altre licenze di collezione (collezione armi comuni, nuova Collezione del Questore per le A6-A7-A8 di cui all’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 104/2018, e si ritiene anche collezione armi artistiche e rare o d’importanza storica);

-    Tale obbligo si ritiene non sia previsto anche per i detentori di sole armi bianche proprie, atteso che la norma in questione usa espressamente la dicitura “Chiunque detiene armi comuni da sparo” (pertanto sembrerebbe confermare quanto già affermato dalle Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/086501/10900(27)9 del 29.04.2015 e Circ. Stato Maggiore dell’Esercito Prot. nr. Cod. id. 770 Ind. C. del 02.03.2016 ossia che chi detiene solo armi bianche proprie non sia soggetto all’obbligo di produzione di certificazione medica attestante l’idoneità alla sola detenzione delle armi);

-    Nel caso dei titolari di PDA, se alla sua scadenza il titolare non intende rinnovare il titolo, ma vuole continuare a detenere le armi, deve produrre il suddetto certificato medico per la detenzione armi;

-    I soggetti interessati ad avere la mera detenzione delle armi possono conseguire lo specifico certificato medico recandosi al settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio (e non in quiescenza, come chiarito dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9) del 12.09.2018);

-    I detentori devono assolvere all’obbligo di presentazione del certificato medico entro il 14.09.2019. Decorso tale termine, se non vi hanno ancora provveduto, avranno comunque termine fino a 60 giorni dal ricevimento della diffida inviatagli dall’ufficio di P.S., alla produzione del certificato.

Avv. Adele Morelli 

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