Ci vuole la marca da bollo per l'avviso trasporto Armi?

Un'armeria in fase di cessione attività cede circa una trentina di armi ad una seconda armeria fuori provincia. Il titolare della armeria acquirente effettua personalmente il trasporto. Può effettuare il trasporto in unica soluzione? È necessaria la marca da bollo sull’Avviso Trasporto Armi?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La movimentazione delle armi con avviso trasporto armi può essere effettuata in un’unica soluzione, a meno che la Questura non vorrà apporre prescrizioni particolari all’avviso trasporto armi comunicato dall’armiere (ove questo avrà indicato le armi che intende movimentare) circa il quantitativo massimo trasportabile per movimentazione.

Circa l’obbligo dell’apposizione della marca da bollo, si specifica che esso è in via generale previsto dal D.P.R. n. 642/1972, il quale dispone l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo (apposizione della marca da bollo) ogni qual volta il privato presenti alla P.A. un’istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, certificazione, decisione a seguito di ricorso, copia di un atto). Sul tema è intervenuta la Circolare Ministero dell’Interno nr. 12206/559/C.22310-10171(3) del 27.06.1998, la quale ha esonerato il cittadino dall’incombenza del pagamento dell’imposta di bollo nel caso di presentazione della denuncia di detenzione armi, chiarendo che nel caso di specie si tratta di presentazione da parte del privato di una mera dichiarazione e non di un’istanza: ai sensi del su citato D.P.R., solo le istanze sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, non anche le mere comunicazioni o dichiarazioni, che implicano solo una presa d’atto da parte dell’ufficio e non una vera e propria lavorazione della pratica.

La maggior parte delle Questure in Italia applica ormai da tempo la circolare del 1998 anche all’avviso trasporto armi, trattandosi appunto di un atto del cittadino che richiede solo una presa d’atto da parte della Questura e non l’emanazione di un provvedimento amministrativo: l’avviso trasporto armi è infatti costituito da una comunicazione, come ben specificato dall’art. 34 TULPS come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2018; ad esso, poi, fa seguito il solo visto del Questore (art. 50 Reg. TULPS) quando si tratti di avviso trasporto armi cartaceo, mentre non è neppure più prevista l’apposizione del visto del Questore nel caso di avviso trasporto armi comunicato da titolari di licenze professionali a mezzo pec.

Avv. Adele Morelli

 

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