Avviso trasporto Armi con Pec non si applica ai privati

DOMANDA: La mia Questura risponde al mio avviso di trasporto armi presso un poligono (TSN) di armi detenute in collezione per prova di funzionamento, dicendomi che tale procedura (avviso di trasporto con 48 ore di anticipo ex DL.vo 104/18) è valida solamente per le armerie mentre, per i privati è richiesta l'autorizzazione (come per armerie prima del DL.vo 104/2018). Inoltre mi viene richiesto che tale avviso venga prodotto in bollo. E' corretto? Vi chiedo cortesemente di poter avere i riferimenti normativi.

RISPOSTA

A cura dell’Avv. Adele Morelli

Effettivamente la sua Questura ha nel complesso ragione, poiché la procedura (improntata alla semplificazione amministrativa) di inoltro di Avviso Trasporto Armi a mezzo pec con possibilità di movimentazione decorse le 48 ore -se nel frattempo non è intervenuto diniego della Questura per particolari ragioni di pubblica sicurezza- è applicabile solo ai titolari di licenze professionali, come espressamente sancito  dal nuovo comma 2 dell’art. 34 TULPS (la norma infatti così apre “Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza di cui all’articolo 31” ed il 31 prevede le licenze professionali in materia di fabbricazione, assemblaggio, riparazione, vendita e deposito professionale di armi comuni) e come chiarito a pag. 7 della Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018. Per i privati resta l’obbligo di produrre l’Avviso Trasporto Armi in formato cartaceo ed attendere l’apposizione su di esso del visto da parte del Questore. Tuttavia, va specificato che l’Avviso Trasporto Armi non è un’autorizzazione rilasciata dall’ufficio di P.S. (quindi non ha la natura di atto autorizzatorio), ma una comunicazione dell’interessato (l’interessato porta a conoscenza l’ufficio del fatto che intende movimentare determinate armi da un luogo x ad un luogo y), su cui l’ufficio, nel caso appunto di comunicazione depositata con documento cartaceo, appone il visto (l’ufficio può, ai sensi dell’art. 53 Reg. TULPS, ove si renda necessario per ragioni di pubblica sicurezza, apporre delle prescrizioni inerenti le modalità o condizioni di trasporto).

Circa l’obbligo dell’apposizione della marca da bollo, si specifica che esso è in via generale previsto dal D.P.R. n. 642/1972, il quale dispone l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo (apposizione della marca da bollo) ogni qual volta il privato presenti alla P.A. un’istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, certificazione, decisione a seguito di ricorso, copia di un atto). Sul tema è intervenuta la Circolare Ministero dell’Interno nr. 12206/559/C.22310-10171(3) del 27.06.1998, la quale ha esonerato il cittadino dall’incombenza del pagamento dell’imposta di bollo nel caso di presentazione della denuncia di detenzione armi, chiarendo che nel caso di specie si tratta di presentazione da parte del privato di una mera dichiarazione e non di un’istanza: ai sensi del su citato D.P.R., solo le istanze sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, non anche le mere comunicazioni o dichiarazioni, che implicano solo una presa d’atto da parte dell’ufficio e non una vera e propria lavorazione della pratica.

La maggior parte delle Questure in Italia applica ormai da tempo la circolare del 1998 anche all’avviso trasporto armi, trattandosi appunto di un atto del cittadino che richiede solo una presa d’atto da parte della Questura e non l’emanazione di un provvedimento amministrativo: l’avviso trasporto armi infatti, come già detto, è costituito da una comunicazione, come ben specificato dal comma 2 dell’art. 34 TULPS come inserito dal D.Lgs. n. 104/2018; ad esso poi, come già specificato, fa seguito il solo visto del Questore (art. 50 Reg. TULPS) quando si tratti di avviso trasporto armi cartaceo, mentre non è neppure più prevista l’apposizione del visto del Questore nel caso di avviso trasporto armi comunicato da titolari di licenze professionali a mezzo pec.

Avv. Adele Morelli

 

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