Se l’armeria ha il sostituto solo per il materiale esplodente e non anche per le armi…

Ho un negozio di caccia e pesca dove, oltre all'abbigliamento e accessori vari, vendo armi ad aria compressa, fuochi d'artificio e cartucce. Io sono il titolare sia delle licenze in 31 per le armi sia di quelle in 47 per i materiali esplodenti, ed ho un commesso con l’abilitazione solo per il 47 (materiali esplodenti). Qualora decidessi di nominarlo sostituto solo per la licenza in 47, come dovrei comportarmi in caso di mia assenza dal locale? Potrebbe il locale rimanere aperto con il sostituto a gestire l’attività, ossia a vendere solo pirotecnici e munizioni e non anche le armi ad aria compressa, che restano chiuse a chiave dentro un apposito armadio?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il principio per cui, quando l’attività legata ad una o più licenze professionali è operativa, sia necessaria la presenza nei locali del titolare di licenza o di un suo sostituto è deducibile in via generale dalla lettura, in combinato disposto, degli artt. 16, 35, comma 2, e 55, comma 2, TULPS, art. 1 del D.M. n. 104 del 07/04/2008 e art. 29 del D.Lgs. n. 123/2015, inerenti l’attività di controllo nei locali ad opera di agenti ed ufficiali di P.S., e gli artt. 31 e 47 TULPS e l’All. B, Cap. VI, Reg. TULPS, che dispongono che appunto la vendita di armi ed esplodenti può essere esercitata dal titolare di licenza. La presenza costante nei locali del titolare di licenza o di un suo sostituto è solitamente anche una prescrizione che viene indicata nel testo della licenza dall’autorità di P.S. ai sensi dell’art. 9 TULPS. Nel caso specifico posto in quesito, ragionando a rigor di logica conformemente a quanto dispongono le norme citate, si potrebbe dedurre che la presenza del solo sostituto in 47 (quando assente il titolare di licenza) nei locali ove insiste anche una licenza di vendita in 31 sarebbe possibile laddove fossero distinte le aree di attività destinate rispettivamente alla vendita di armi e alla vendita di munizioni, con preclusione, per il sostituto in 47, di  accedere all’area ove si svolge la vendita di armi, perché magari chiusa con un cancello/porta con serratura la cui chiave è nella sola disponibilità del titolare di licenza o comunque vengono adottare delle misure atte ad impedire al sostituto in 47 di svolgere attività legate alle armi in assenza del titolare di licenza (ad es. armi chiuse a chiave in un armadio, le cui chiavi sono nella sola disponibilità del titolare di licenza; il registro in 31 è posto in un cassetto chiuso a chiave, la cui chiave detiene solo il titolare di licenza, etc..).

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news