Sono titolare di licenza di caccia da 12 anni (due rinnovi). Ho avuto problemi di salute (a seguito di una ischemia, le cui conseguenze sono in via di risoluzione sotto terapia anticoagulante), segnalati nel certificato del medico di famiglia, per cui al rinnovo del porto d'armi ho dovuto sottopormi a visita dalla apposita Commissione Medica, che, nell'ottobre 2015, ha deciso l’idoneità al rinnovo del porto d'armi ad uso caccia per due anni. Ho ricevuto la notifica dalla Questura dell’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di non-concessione del rinnovo per 2 anni, in quanto il rinnovo del porto d'armi ha durata di sei anni. Posso fare qualcosa? Mi scrivono che ho tempo 10 giorni dalla notifica per presentare memorie.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi della normativa inerente i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e per l'esercizio dello sport del tiro a volo (D.M. 4 dicembre 1991, D.M. 14 settembre 1994, D.M. 28 aprile 1998), è necessario che il soggetto interessato non presenti "alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico". L’aver subito un ictus non costituisce a priori un requisito ostativo al conseguimento di un'autorizzazione al porto d'armi, tuttavia è necessario che vengano effettuati accertamenti specifici sul soggetto richiedente, all’esito dei quali la ASL territoriale di competenza, in composizione collegiale (come è correttamente accaduto nel caso di specie), verificherà le capacità fisiche e neurologiche del soggetto interessato rispetto all’idoneità all’uso delle armi  (si veda l'articolo unico del D.M. 5 febbraio 1993, secondo cui "Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi [...], ha facoltà, allo scopo di consentire il rilascio del certificato di idoneità, di presentare all'unità sanitaria locale [...], un'idonea certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneità a soddisfare una delle condizioni richieste [...] è tale che l'esercizio delle attività connesse al rilascio del porto d'armi non è compromettente per la sicurezza propria ed altrui.") e,  valutato che il soggetto è in condizioni fisiche e motorie tali da garantire la sicurezza per sé e per i soggetti terzi, può ritenerne la sussistenza dell'idoneità psico-fisica al maneggio delle armi, applicandogli talvolta una prescrizione legata alla validità temporale del titolo, che viene concessa per una durata inferiore ai sei anni, poiché al richiedente viene prescritto l’obbligo di sottoporsi alla visita medica ad una scadenza più ravvicinata (nella prassi, solitamente, il titolo viene concesso per una durata massima che va da uno a due anni).

Ai sensi dell’art. 9 TULPS, l’autorità di P.S., al momento del rilascio di un’autorizzazione di polizia, in virtù dell’ampia discrezionalità di cui dispone, può imporre (ovviamente motivandole congruamente e logicamente) delle prescrizioni, legate al caso specifico e nella tutela del pubblico interesse (si veda, a tal proposito, la sent. Cons. Stato Sez. VI, 27-06-2006, n. 4099 in materia di pubblica sicurezza e provvedimenti di polizia riguardanti armi ed esplosivi, che così chiarisce con riguardo all’ “ampia sfera di potestà discrezionale di cui dispone l'Autorità di p.s., secondo quanto previsto dall'art. 9 del t.u. n. 732/1931, in sede di rilascio delle autorizzazioni di polizia. Il contenuto tipico del provvedimento può quindi essere variamente modellato e condizionato in relazione alla peculiarità della fattispecie.”), che possono sostanziarsi anche in una durata della validità del titolo inferiore rispetto a quella sancita per legge, se le condizioni psicofisiche dell’istante lo richiedono. Nel caso specifico è bene produrre delle memorie difensive nel termine di 10 giorni e, qualora le stesse venissero rigettate con emissione di provvedimento di diniego, proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

Avv. Adele Morelli

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