Circa un anno e mezzo fa mi hanno diagnosticato un episodio di epilessia. Il prossimo anno dovrò rinnovare il PDA per tiro a volo, ci saranno problemi? Anche mia moglie ha il PDA; se il mio rinnovo mi sarà negato, come mi dovrò comportare con le armi in mio possesso?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L’epilessia è una malattia neurologica, caratterizzata da un notevole numero di tipologie di manifestazioni, a cui sono associati diversi tipi di terapie. Ai sensi della normativa inerente i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e per l'esercizio dello sport del tiro a volo (D.M. 4 dicembre 1991, D.M. 14 settembre 1994, D.M. 28 aprile 1998), è necessario che il soggetto interessato non presenti "alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico". L'essere affetti da epilessia non costituisce a priori un requisito assolutamente ostativo al conseguimento di un'autorizzazione al porto d'armi, tuttavia è necessario che vengano effettuati accertamenti specifici sul soggetto richiedente, pertanto l'interessato non potrà effettuare la visita medica presso, ad esempio, un medico militare in servizio effettivo permanente, come sovente accade, ma dovrà rivolgersi alla propria ASL territoriale di competenza, per effettuare tutti gli accertamenti del caso, e dovrà produrre tutta la specifica certificazione del centro medico specialistico che lo segue nelle cure, atta a dimostrare che la malattia è in una fase di remissione o è stabilizzata o comunque non ha avuto una regressione ed è tale per cui il soggetto che ne è affetto sia in condizioni neurologiche e fisiche che non compromettano la sicurezza dello stesso o di terzi (si veda l'articolo unico del D.M. 5 febbraio 1993, secondo cui "Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi [...], ha facoltà, allo scopo di consentire il rilascio del certificato di idoneità, di presentare all'unità sanitaria locale [...], un'idonea certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneità a soddisfare una delle condizioni richieste [...] è tale che l'esercizio delle attività connesse al rilascio del porto d'armi non è compromettente per la sicurezza propria e altrui."); pertanto la propria commissione ASL (quindi in composizione collegiale), valutato che il soggetto è in condizioni neurologiche e fisiche tali da garantire la sicurezza per sé e per i soggetti terzi, può ritenere la sussistenza dell'idoneità psico-fisica al maneggio delle armi e quindi l’interessato può conseguire il titolo di porto d’armi, anche se solitamente con una prescrizione legata alla validità del titolo, che viene concessa per una durata inferiore ai sei anni, poiché al richiedente solitamente viene prescritto l’obbligo di sottoporsi alla visita medica ad una scadenza più ravvicinata. Ai sensi dell’art. 9 TULPS, infatti, l’autorità di P.S., al momento del rilascio di un’autorizzazione di polizia, in virtù dell’ampia discrezionalità di cui dispone, può imporre (ovviamente motivandole congruamente e logicamente) delle prescrizioni, legate al caso specifico e nella tutela del pubblico interesse (si veda, a tal proposito, la sent. Cons. Stato Sez. VI, 27-06-2006, n. 4099 in materia di pubblica sicurezza e provvedimenti di polizia riguardanti armi ed esplosivi, che così chiarisce con riguardo all’ “ampia sfera di potestà discrezionale di cui dispone l'Autorità di p.s., secondo quanto previsto dall'art. 9 del t.u. n. 732/1931, in sede di rilascio delle autorizzazioni di polizia. Il contenuto tipico del provvedimento può quindi essere variamente modellato e condizionato in relazione alla peculiarità della fattispecie.”), che possono sostanziarsi anche in una durata della validità del titolo inferiore rispetto a quella sancita per legge, se le condizioni psicofisiche dell’istante lo richiedono. Qualora non le dovessero rinnovare il PDA, potrebbe cedere le sue armi a sua moglie (per la cessione delle armi non è necessario essere titolari di PDA), in quanto titolata per legge, avendo anch’essa il PDA: dovreste pertanto fare una scrittura di cessione tra privati in doppio originale indicando i vostri dati anagrafici, i dati del PDA di sua moglie, i dati identificativi delle armi; entro e non oltre il termine massimo delle successive 72 ore, dovreste andare ad effettuare la denuncia rispettivamente di cessione ed acquisizione presso l’ufficio territorialmente competente (Caserma dei Carabinieri, Commissariato o Questura). Inoltre, è necessario fare attenzione acchè il soggetto ricevente abbia “posto” nella sua denuncia di detenzione, ossia che, pur ricevendo tali nuove armi, rientri nei quantitativi massimi in detenzione consentiti dall’art. 10 della L. n. 110/1975, ossia 3 comuni, 6 sportive, 8 tra antiche, artistiche o rare d’importanza storica (art. 8, D.M. 14 aprile 1982), altrimenti si renderebbe necessario chiedere una licenza di collezione (a seconda se si tratti di armi comuni oppure antiche, artistiche etc.), quelle da caccia possono invece essere detenute in un quantitativo illimitato.  

Avv. Adele Morelli 

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news