Requisiti psicofisici per l'armiere in sede di rilascio o rinnovo della licenza di minuta vendita

Posto che l'art, 35 co 7 del Tulps parla di capacità di intendere e di volere, e non di visus, e l'art. 6 comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n,204 chiarisce che le disposizioni emanate dal Decr. del Ministero della salute 28 aprile 1998 sono limitatamente relative alle sole licenze di porto d'armi possono una caserma dei carabinieri ed una AUSL richiedere con anamnestico con i requisiti di legge, anche il visus per porto di fucile?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. n. 110/1975, è nella discrezionalità dell'autorità di P.S. richiedere al titolare della licenza professionale il certificato di cui all'art. 35, comma 7 TULPS (il quale articolo fa riferimento al certificato medico che deve produrre chi fa richiesta al Questore di nulla osta all’acquisto di un’arma, “dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere o di volere, ovveronon risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool”), alcuni uffici di P.S. lo chiedono, altri, se l'istante è titolare di un PDA, chiedono che alla domanda venga allegata la copia del PDA in corso di validità, altri uffici ancora non richiedono il certificato medico. La questione risiede nel fatto che, ad oggi, purtroppo, non è ancora stato emanato, da parte del Ministero della Salute, il decreto attuativo (inerente, tra gli altri, anche al certificato medico da produrre ai sensi del suddetto art. 35, comma 7, TULPS) a cui fa riferimento l'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 204/2010 correttamente citato nel quesito, per cui, per supplire a tale vuoto normativo, l’art. 4 del D.Lgs. n. 121/2013, nel modificare il successivo comma 4 del predetto art. 6 del D.Lgs. n. 204/2010, ha disposto che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2,continuano  ad  applicarsi  le disposizioni vigenti in materia (cfr. da ultimo Circolare Min. Interno nr. 557/PAS/l 0900(27)9 del 28 luglio 2014), pertantogli uffici di P.S., quando richiedono il certificato medico, anche nel caso di istanze per licenze professionali continuano ad applicare l'art. 1 del D.M. 28 aprile 1998 (l'art. 2, con i relativi requisiti, si applica infatti solo nel caso di PDA uso difesa) e così gli stessi medici (AUSL o militari in servizio effettivo permanente), quindi è il vuoto normativo che legittima gli uffici di P.S. a chiedere tale tipologia di certificazione.

Avv. Adele Morelli

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