Norinco NP29 introdotta in Italia dopo l'abolizione del Catalogo e prima della L.135/2012

Mi sono imbattuto in un'arma (una Norinco modello NP29) venduta dall'importatore ad armeria e successivamente all'attuale cliente nel 2012, recante oltre al punzone del banco di prova tedesco, solamente la matricola e nessun altro riferimento lasciato dal banco di GVT. Mi chiedo se questo sia corretto, in particolare per le armi importate e vendute nel periodo "post-catalogo" (da Gennaio a Luglio 2012). Infatti sul sito del Banco non trovo nessun riferimento a quest'arma. È corretto, ed è da regolarizzare inviando l'arma al banco?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Per rispondere al quesito, è necessario illustrare la normativa applicabile nel periodo indicato 1° gennaio - 21 giugno 2012 ossia all’indomani dell'abolizione del Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo. Tale catalogo è stato soppresso dall'art. 14, co. 7, della L. n. 183/2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, pertanto, a partire da tale momento, si è creato un vuoto normativo con riferimento alle operazioni tecniche da svolgersi con riguardo alle armi importate (provenienti da paesi extra UE) o introdotte definitivamente (provenienti da paesi UE) in Italia e l'unica normativa applicabile rimaneva quella contenuta negli artt. 11, 13 e 14 della L. n. 110/1975, in ragione della quale le armi provenienti dagli Stati (UE e/o extra UE) i cui punzoni di prova siano reciprocamente riconosciuti (c.d. punzoni CIP) in base alle disposizioni di legge sul punto (i Banchi ad oggi riconosciuti sono consultabili alla seguente pagina: http://www.conarmi.org/banchi.jsp) non devono essere sottoposte alle prove di pressione del BNP, fatta eccezione per il caso in cui l'arma sia priva di uno dei segni distintivi (matricola, luogo e anno di fabbricazione, sigla del produttore, calibro), nel qual caso dovrà essere inviata al BNP per la loro apposizione (art. 11, co. 4-6, e  art. 13 L. n. 110/1975; in ogni caso, si specifica che può talora accadere che l’autorità di Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell’attività di controllo, ordini egualmente al detentore dell'arma di inoltrare la stessa al BNP per le opportune verifiche di conformità, ai sensi dell’art. 11, co. 3, L. n. 110/1975, e ciò potrebbe essere accaduto anche nel periodo gennaio-giugno2012).    

Pertanto, per le armi importate o introdotte definitivamente in Italia nel predetto periodo e recanti punzoni CIP, una volta conseguite le necessarie autorizzazioni dall'autorità di Pubblica Sicurezza e verificata la presenza dei segni distintivi sulle stesse, non andava posto in essere nessun altro adempimento (anche perché non erano ancora state emanate le prescrizioni relative alla classificazione delle armi comuni da sparo che deve operare il BNP, accennate dall'art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 79/2012 e quindi definitivamente introdotte dall'art. 23-sexiesdecies della L. n. 135/2012 del 07.8.2012 entrata in vigore il 15.8.2012).    

Ciò viene confermato dal D.L. n. 79/2012 del 20.6.2012, entrato in vigore il 21.6.2012 e poi abrogato con la legge di conversione n. 131/2012 del 07.8.2012 (entrata in vigore il 10.8.2012), il quale all'art. 1, co. 2, prevede la seguente normativa transitoria (che appunto si applica per il periodo 01.01.2012-21.6.2012) “Le  armi  prodotte,  assemblate  o  introdotte  nello  Stato  ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto  sono riconosciute come armi  comuni  da  sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.”, pertanto la regolarità amministrativa delle predette armi era ed è data sia dalle autorizzazioni rilasciate dall'autorità di Pubblica Sicurezza all’introduzione delle stesse in Italia sia dal successivo adempimento, compiuto dalle stesse autorità, di trasmissione al BNP dei dati identificativi dell'arma per il loro inserimento nel registro di annotazione delle operazioni tenuto dal BNP stesso.  Si afferma questo anche in ragione del fatto per cui sia l'art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 79/2012 in vigore dal 21.6.2012 al 14.8.2012, che prevede che "all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo." sia la successiva L. n. 135/2012 del 07.8.2012 entrata in vigore il 15.8.2012, che all’art. 23, comma 12-sexiesdecies prevede che “A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241.” non contengono previsioni di retroattività riguardo al loro contenuto né disposizioni transitorie di analogo tenore.

Qualora, invece, si fosse trattato di armi prive di punzoni CIP, le stesse sarebbero dovute essere oggetto delle prove di pressione da parte del BNP (art. 1 L. n. 186/1960) e quindi avrebbero recato anche il relativo punzone di prova del predetto BNP di Gardone Val Trompia.

Con riferimento al caso specifico, ossia introduzione definitiva in Italia di una Norinco mod. NP29 proveniente dalla Germania, si evidenzia che, trattandosi appunto di arma proveniente da un paese con punzoni CIP, la stessa non andava sottoposta alle prove di pressione del BNP; se, poi, non è stata inoltrata al BNP per le altre verifiche, vuol dire che la stessa, al momento del suo ingresso in Italia, recava tutti i segni distintivi prescritti per legge. Quindi, i suoi dati saranno stati inoltrati dall’autorità di Pubblica Sicurezza al BNP il quale avrà provveduto all’inserimento nell’apposito registro. Peraltro, la predetta arma, prodotta dalla Norinco, sulla base dei dati forniti nel quesito, se di calibro 45ACP, pare alla scrivente essere la versione per il mercato civile della M1911A1, e risulta iscritta al Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo al nr. 11759, mentre sul sito del BNP è classificata con codice identificativo 13_01760 (https://www.bancoprova.it/index.php?option=com_jumi&fileid=6&t=a&idd=4647).

Avv. Adele Morelli

 

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