Armi MCO ed abolizione del Catalogo. Disciplina intertemporale

Mi necessiterebbe il vostro parere su una questione che in me ha ingenerato qualche perplessità: dopo la soppressione del Catalogo Nazionale, le armi ad aria compressa, ovviamente non superiori a 7,5 Joule, antecedenti alla Legge che ne liberalizzava la vendita,  e le armi ad avancarica anch'esse antecedenti alla Legge, hanno subito modifiche? Ed eventualmente quali?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

Le armi ad aria compressa (o gas compressi) i cui proiettili al vivo di volata erogano un’energia cinetica non superiore ai 7,5 Joule sono definite “armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo” (art. 1 D.M. n. 362/2001), ad esse sono equiparate con riferimento alla normativa applicabile le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 (art. 11, co. 3bis, L. n. 526/1999 e art. 12 D.M. n. 362/2001). Tali tipologie di armi sono definite “liberalizzate”, poiché per l’acquisto delle stesse non è necessaria la titolarità di alcuna autorizzazione di polizia (porto d’armi o nulla osta all’acquisto del questore), in quanto possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento (artt. 7 e 15 D.M. n. 362/2001), e la loro detenzione non soggiace all’obbligo di denuncia all’autorità di P.S. (artt. 8 e 15 D.M. n. 362/2001). La “liberalizzazione” delle armi ad aria compressa a MCO è stata introdotta con la L. n. 526/1999, la “liberalizzazione” delle armi ad avancarica monocolpo è stata introdotta  sempre  con la  526/1999 e  meglio sancita con successiva L. n. 422/2000, la disciplina specifica e regolamentare per le  armi  ad  aria  compressa era  in  parte  compresa  già nella  legge 526/1999, quindi l’integrazione alla stessa e l'intera regolamentazione  delle armi ad  avancarica  sono  state approvate con D.M. n. 362/2001. Tutta la normativa su citata si applica sicuramente alle armi prodotte successivamente alla sua entrata in vigore, mentre ha sancito un’applicazione per così dire “opzionale” per le armi già detenute al momento della sua entrata in vigore.

Specificamente, con riferimento alle armi ad aria compressa a MCO, il numero  di  catalogo è  stato  soppresso  e  sostituito dal numero di conformità, per la cui attribuzione l’art. 2, co. 7, D.M. n. 362/2001 prevede la  seguente procedura (c.d. verifica di conformità): ottenimento di certificazione dal BNP attestante che l’energia cinetica erogata all’origine non sia superiore a 7,5J, inoltro della predetta certificazione al Ministero dell’Interno unitamente a domanda per la verifica di conformità indicando dati anagrafici del richiedente, caratteristiche dell’arma e dati identificativi;  il numero  di  conformità deve, quindi, essere impresso  sull'arma. Chiunque già detenga tali armi  iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intenda avvalersi della normativa di liberalizzazione di cui al medesimo decreto è tenuto a seguire  la  stessa prassi della  richiesta, nei successivi 120 giorni le risultanze della verifica verranno comunicate all’interessato, che potrà dunque recarsi con la relativa certificazione all’Autorità di P.S. chiedendo che l’arma venga tolta dalla denuncia di detenzione. L’articolo su citato (art. 2 D.M. n. 362/2001) al co. 1 prevede che la verifica di conformità venga effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, tuttavia la L. n. 135/2012, all’art. 12 co. 20, ne ha disposto la soppressione, con conseguente avocazione delle attività in capo al Ministero dell’Interno, pertanto ad oggi tale certificazione dovrebbe essere rilasciata da quest’ultimo; vi è però da evidenziare che, considerato che l’art. 23, co. 12sexiesdecies della predetta L. n. 135/2012 dispone che“A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova […] verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco.”, le funzioni della Commissione Consultiva sono  state trasferite direttamente al BNP. Tale trasferimento di competenze, comunque, attualmente  riguarda  solo le  armi soggette a catalogazione (tali non sono appunto le armi a MCO), mentre l’attribuzione del numero di conformità (che è diversa dalla catalogazione) non è ancora  stata  delegata  al BNP  (probabilmente solo  per  errore) e continua ad essere di  competenza del Ministero  dell'Interno, pertanto a  questi deve essere attualmente inviata tutta la documentazione inerente il declassamento (pare che il  Ministero sia intenzionato a  trasferire anche  questa competenza al BNP, e si è in  attesa  che  ciò  avvenga).

Con riferimento alle armi ad avancarica monocolpo, l’art. 13, co. 2 e 3, del D.M. n. 362/2001 prevede che le predette armi siano sottoposte (su richiesta dell’interessato) alla c.d. verifica di funzionamento, che viene effettuata dal BNP ed ha ad oggetto la conformità alle seguenti prescrizioni: deve trattarsi di repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890, che utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse devono essere dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e devono essere portatili (art. 12 D.M. n. 362/2001). Conseguita pertanto tale certificazione dal BNP, ottenuta inviando a questo copia  della denuncia  dell'arma con  2  fotografie, una  per  ogni lato,  dell'arma, da  cui  si  rilevi anche  il numero  di matricola, l’interessato potrà dunque recarsi munito della stessa all’Autorità di P.S. chiedendo che l’arma venga tolta dalla denuncia di detenzione.        

Come detto, il conseguimento della certificazione di declassamento per entrambe le tipologie di armi è opzionale in capo a chi già le deteneva all’entrata in vigore della normativa che le ha liberalizzate (le stesse erano infatti detenute quali armi comuni da sparo iscritte nel Catalogo di cui all’art. 7 L. n. 110/1975 e soggiacevano alla relativa normativa); la stessa (certificazione di declassamento) comporta i seguenti effetti e differenze rispetto al loro mantenimento nella classificazione di armi comuni da sparo:    

  • possono essere acquistate senza essere titolari di autorizzazione di polizia in  quanto  non più  armi  comuni da sparo (queste ultime, invece, possono essere acquistate solo da chi è titolare di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto del questore);
  • il loro acquisto e la loro cessione non vanno denunciati all’Autorità di P.S. (per le armi comuni da sparo la denuncia va fatta entro le successive 72 ore);
  • non vi sono limiti rispetto al numero detenibile;
  • possono essere oggetto di comodato (non così per le armi comuni da sparo, fatta eccezione per le armi ad uso scenico, sportivo o di caccia);
  • il porto delle armi ad aria compressa a MCO (non però delle armi ad avancarica monocolpo, per le quali si applica la  disciplina sul porto delle armi comuni da sparo) può avvenire senza essere titolari di porto d’armi, ma deve avvenire per giustificato motivo (le armi comuni da sparo possono essere portate solo da chi è titolare di porto d’armi);
  • è consentito l’utilizzo delle armi ad aria compressa a MCO (non però delle armi ad avancarica monocolpo) anche da parte di minori purché assistiti da soggetti maggiorenni (non così per le armi comuni da sparo, vedasi art. 20bis L. n. 110/1975);
  • le loro parti non si considerano parti di arma comune da sparo.          

Quindi, il mancato conseguimento della certificazione di declassamento sia per le armi ad aria compressa a MCO sia per le armi ad avancarica monocolpo già detenute al momento dell’entrata in vigore della normativa che le ha liberalizzate non ha comportato e non comporta alcuna conseguenza in capo al detentore, se non quella che lo stesso nel loro uso (detenzione, porto, cessione, etc.) si debba attenere alla disciplina relativa all’uso delle armi comuni da sparo.

Da ultimo, con L. n. 183/2011 (art. 14, co. 7) è stato abolito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a far data dal 1° gennaio 2012, tale intervento normativo, in ogni caso, non ha in alcun modo modificato il destino delle armi in esso iscritte fino al 31 dicembre 2011, le quali continuano a possedere la loro qualità di arma comune da sparo; con specifico riferimento alle armi ad aria compressa a MCO per le quali il detentore non abbia conseguito la certificazione di declassamento, egualmente non si è prodotta alcuna modifica nella loro disciplina, poiché le stesse, in mancanza di specifica disciplina transitoria, continuano a soggiacere alla normativa delle armi comuni da sparo finché il su detentore non deciderà di chiederne la certificazione di conformità per farle declassificare secondo la procedura sopra indicata. Alcuna questione poi può sorgere per le repliche di armi ad avancarica monocolpo, le quali erano comunque state escluse dall’obbligo di iscrizione nel catalogo già dalla L. n. 452/1982 (si veda l’abrogato art. 7, co. 1, L. n. 110/1975).    

Risposta in sintesi

Con L. n. 183/2011 (art. 14, co. 7) è stato abolito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a far data dal 1° gennaio 2012, tale intervento normativo, in ogni caso, non ha in alcun modo modificato il destino delle armi in esso iscritte fino al 31 dicembre 2011, le quali continuano a possedere la loro qualità di arma comune da sparo; con specifico riferimento alle armi ad aria compressa a MCO per le quali il detentore non abbia conseguito la certificazione di declassamento, egualmente non si è prodotta alcuna modifica nella loro disciplina, poiché le stesse, in mancanza di specifica disciplina transitoria, continuano a soggiacere alla normativa delle armi comuni da sparo finché il suo detentore non deciderà di chiederne la certificazione di conformità per farle declassificare secondo la procedura prevista dall’art. 2 D.M. 362/2011 (sopra riportata). Nessuna questione poi può sorgere neppure per le repliche di armi ad avancarica monocolpo, le quali erano comunque state escluse dall’obbligo di iscrizione nel catalogo già dalla L. n. 452/1982 (si veda l’abrogato art. 7, co. 1, L. n. 110/1975).   

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news