Sistema Integrato Tracciabilità Armi e Munizioni (SITAM). Quali adempimenti per gli armieri?

Vorrei sapere se, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 114/2023, gli armieri devono già compiere qualche adempimento per il SITAM.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Per “SITAM” si intende il “sistema informatico dedicato” per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, già previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 104/2018 e le cui modalità di funzionamento, accesso e consultazione sono contenute nel recentissimo D.M. n. 114 del 12/07/2023, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 191 del 17/08/2023 ed entrato in vigore lo scorso 01/09/2023. Tale D.M. disciplina le modalità di funzionamento del SITAM e le procedure secondo le quali gli armaioli e gli intermediari immettono i dati relativi alle operazioni giornaliere riguardanti le armi e le munizioni, al fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli articoli 35 e 55 del TULPS.

Questi in sintesi i punti salienti del predetto D.M.:

  • il SITAM contiene i dati relativi alle armi, alle parti di armi da fuoco, incluse le informazioni che consentono di associarle ai rispettivi proprietari, nonché alle munizioni fabbricate, importate o introdotte nel territorio dello Stato che sono oggetto di operazioni di esportazione, di trasferimento verso Paesi dell’Unione europea ovvero di compravendita o cessione a qualunque altro titolo verso armaioli, intermediari o altri soggetti, pubblici o privati;
  • il SITAM è composto dai seguenti archivi informatici: a) l’archivio delle armi da fuoco, b) l’archivio delle armi diverse da quelle da fuoco e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, c) l’archivio delle munizioni. Tali archivi sono strutturati in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a: a) ricostruire la filiera dei passaggi di proprietà e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna arma da fuoco, parte di arma da fuoco e arma diversa da quella da fuoco; b) riepilogare le eventuali modifiche che abbiano mutato le caratteristiche tecniche dell’arma da fuoco o gli interventi di sostituzione delle parti di arma;
  • i dati contenuti nel SITAM sono trattati a fini di controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonché a fini di prevenzione e repressione dei reati;
  • il SITAM assicura che per ogni tipologia di operazione sia predisposta una apposita scheda informativa nella quale sono inseriti, a cura dell’ “operatore” (ossia: l’appartenente alle Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della L. n. 121/1981, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Questure, gli uffici e comandi delle predette Forze di polizia, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono di effettuare le interrogazioni del SITAM) o dell’ “utente” (ossia: l’armaiolo, il suo rappresentante o i dipendenti dell’armaiolo, nonché l’intermediario o i suoi dipendenti), i dati identificativi e pertinenti alla medesima operazione, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Per quanto concerne gli armaioli e gli intermediari, norma di riferimento è sicuramente l’art. 13 del D.M., rubricato “Collegamenti degli utenti al SITAM”, che prevede che

  1. Al fine di effettuare l’immissione dei dati concernenti le operazioni compiute relativamente alle armi, alle parti di arma da fuoco ed alle munizioni, nonché la consultazione e la correzione dei medesimi dati precedentemente immessi, l’armaiolo o l’intermediario richiede l’abilitazione per l’accesso al SITAM alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede della propria impresa tenuta ad effettuare le registrazioni e comunicazioni a norma degli articoli 35 e 55 TULPS.
  2. Al fine di assicurare l’inserimento, anche in forma massiva, dei dati delle armi e delle munizioni esportate, importate, fabbricate, immesse sul mercato o sulle quali sono state eseguite operazioni di carattere tecnico, l’armaiolo o l’intermediario possono utilizzare sistemi informatici gestionali, purché essi siano compatibili con le caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza del SITAM e il loro collegamento al SITAM stesso non determini nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Le Questure provvedono ad attivare i collegamenti tra i soggetti di cui al comma 1 e il SITAM, secondo le modalità e le procedure che sono rese note nella «home page» del relativo «sito web».”.

Segue l’art. 34 rubricato “Entrata in funzione del SITAM”, che prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà ad ultimare il SITAM entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. n. 114/2023 (quindi entro il 01/03/2025) ed entro e non oltre i successivi tre mesi (quindi entro il 01/06/2025) il predetto Dipartimento assicurerà che siano completate le attività organizzative e propedeutiche, ivi comprese quelle riguardanti l’assegnazione delle credenziali di autenticazione necessarie per la messa in funzione del SITAM e che il CED (Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno) renda disponibili al SITAM stesso i dati necessari da inserire nell’archivio, al fine di garantire la migliore funzionalità del sistema.

Avv. Adele Morelli

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