Detenzione armi e tempistiche per la presentazione del certificato medico

Tra poco mi scade il TAV, non voglio rinnovarlo, ma voglio continuare a detenere le armi, che termine ho per la presentazione del certificato medico?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi del comma 5 dell'art. 38 TULPS, il certificato medico va presentato dopo la scadenza del titolo (“Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata”); se l'utente non lo presenta entro un tempo ragionevole dalla scadenza del titolo, l'ufficio può mandargli una comunicazione scritta, invitandolo entro i successivi 60 giorni a produrre il certificato medico (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2018). Noi Conarmi in ogni caso suggeriamo agli utenti di essere tempestivi nella produzione del certificato medico, poiché, in assenza di certificato, il Prefetto ha comunque sempre facoltà, ai sensi del comma 6 dell'art. 38 TULPS, di emettere un DIAME (decreto di divieto detenzione armi e materie esplodenti) ex art. 39 TULPS (“Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39”), disponendo un ritiro cautelare delle armi.

Avv. Adele Morelli

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