Mi è stata diagnosticata una miastenia nel 2014, attualmente la malattia è stabile, assumo aziatropina 50 n. 3 volte al dì; preciso che ho la patente di guida con validità decennale che mi scade quest’anno. Devo presentarmi a visita per il rinnovo del porto armi uso caccia, cosa devo aspettarmi ?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La miastenia è una malattia neurologica. Con riguardo all’idoneità psicofisica al maneggio armi, la norma di riferimento è l’art. 1, n. 4), D.M. 28.04.1998, che dispone tra i requisiti necessari “Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico”. Come per le varie malattie neurologiche in generale, nel caso in esame va tenuto presente che l’essere affetti da miastenia non costituisce a priori ed in automatico un requisito ostativo al conseguimento di un'autorizzazione al porto d'armi, ma lo stesso può diventare motivo ostativo alla titolarità di una licenza di porto d’armi solo se l’interessato non è in condizioni neurologiche e fisiche tali da garantire la sicurezza per sé e per i soggetti terzi (la titolarità della patente di guida per il periodo ordinario decennale è sicuramente un elemento di favore a sostegno dell’interessato). Nel caso specifico, la decisione circa la Sua idoneità non può essere assunta dal medico monocratico, ma dalla Commissione AUSL ad hoc: pertanto, conseguito il certificato di non idoneità dal medico monocratico, dovrà proporre ricorso avverso tale certificato entro 30 giorni alla Commissione medica AUSL ai sensi dell’art. 4 D.M. 28.04.1998 allegando tutta la documentazione medica attestante lo stadio della malattia (si veda a tal punto l'articolo unico del D.M. 5 febbraio 1993, secondo cui "Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi [...], ha facoltà, allo scopo di consentire il rilascio del certificato di idoneità, di presentare all'unità sanitaria locale [...], un'idonea certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneità a soddisfare una delle condizioni richieste [...] è tale che l'esercizio delle attività connesse al rilascio del porto d'armi non è compromettente per la sicurezza propria ed altrui."), e la Commissione valuterà il caso nello specifico, potendo  altresì prescrivere a sua descrizione, se lo riterrà necessario, il compimenti di ulteriori o nuovi accertamenti medici.

Si tenga infine presente che in questi casi la Commissione AUSL, valutato che il soggetto è in condizioni fisiche e motorie tali da garantire la sicurezza per sé e per i soggetti terzi, può ritenere la sussistenza dell'idoneità psico-fisica al maneggio delle armi per una durata inferiore ai cinque anni, prescrivendo all’interessato l’obbligo di sottoporsi alla visita medica ad una scadenza più ravvicinata.
Ai sensi dell’art. 9 TULPS, infatti, l’autorità di P.S., al momento del rilascio di un’autorizzazione di polizia, in virtù dell’ampia discrezionalità di cui dispone, può imporre (ovviamente motivandole congruamente e logicamente) delle prescrizioni, legate al caso specifico e nella tutela del pubblico interesse (si veda, a tal proposito, la sent. Cons. Stato Sez. VI, 27-06-2006, n. 4099 in materia di pubblica sicurezza e provvedimenti di polizia riguardanti armi ed esplosivi, che così chiarisce con riguardo all’ “ampia sfera di potestà discrezionale di cui dispone l'Autorità di p.s., secondo quanto previsto dall'art. 9 del t.u. n. 732/1931, in sede di rilascio delle autorizzazioni di polizia. 
Il contenuto tipico del provvedimento può quindi essere variamente modellato e condizionato in relazione alla peculiarità della fattispecie.
”), che possono sostanziarsi anche in una durata della validità del titolo inferiore rispetto a quella sancita per legge, se le condizioni psicofisiche dell’istante lo richiedono. 

Avv. Adele Morelli

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