Cittadino UE può ottenere la Carta Europea in Italia se qui ha almeno il domicilio

Sono un cittadino spagnolo con residenza in Spagna e domicilio in Italia. Ho porto d’armi uso sportivo e carta europea rilasciatimi dal mio stato (la Spagna) ed ho trasferito definitvamente delle armi in Italia, ove ho il domicilio. Trattasi di armi che non sono state annotate nella carta europea spagnola. Posso farmi inserire nella mia carta europea spagnola, dalla Questura della provincia italiana ove ho il domicilio ed ove ho denunciato queste armi, anche queste altre armi?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Anzitutto va precisato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 527/1992, “I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorità competenti del luogo di residenza o di domicilio”. A ciò si aggiunga quanto dispongono rispettivamente l’art. 2, commi 1-2-3, del medesimo decr. lgs.vo ossia “1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee. 2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.” ed il successivo art. 3, comma 1, lett. b) ossia “Il titolare della carta europea d’arma da fuoco è tenuto: […] b) a richiedere all’autorità di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le quarantotto ore dal fatto, l’aggiornamento della carta europea d’arma da fuoco […]”. La lettura in combinato disposto delle suddette norme restituisce la seguente disciplina:

  • presupposti per il conseguimento della carta europea d’arma da fuoco sono: essere cittadino comunitario con residenza o domicilio in un paese UE, la titolarità di un PDA uso sportivo o caccia rilasciato da tale paese e l’aver denunciato sempre in tale paese la detenzione di una o più armi sportive o da caccia, che verranno appunto inserite nella carta europea; la competenza è appunto del paese UE di residenza o domicilio che ha rilasciato il PDA ed ove sono state denunciate le armi (cfr. art. comma 1, D.Lgs. n. 527/1992 “armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee”);     
  • in virtù di ciò, le annotazioni in variazione delle armi sulla carta europea sono di competenza dell’autorità emanante (cfr. art. 3, comma 1, lett. b);
  • il cittadino UE che ha residenza e domicilio disgiunti in due diversi paesi UE può, in ciascuno di questi paesi: conseguire un PDA uso sportivo o caccia, ivi denunciare la detenzione di armi e quindi conseguire presso ciascuno dei due paesi una carta europea d’arma da fuoco (cfr. art. 6, comma 1, che fa riferimento all’applicazione di condizioni di reciprocità “alle condizioni previste per i cittadini italiani”).

Pertanto, nel caso sottoposto nel quesito, si ritiene che la Questura di domicilio in Italia non possa andare a modificare la carta europea rilasciata al cittadino UE dallo stato spagnolo inserendovi le armi detenute dal cittadino spagnolo in Italia, ma la medesima Questura può, su richiesta del cittadino spagnolo, conferire a questo un’altra carta europea (ovviamente se questo è titolare anche in Italia di un PDA uso sportivo o caccia, altrimenti dovrà prima chiederne il rilascio) ed annotare su di essa le armi detenute in Italia.

Avv. Adele Morelli

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