Armi disattivate prima dell'8 aprile 2016

Cosa devo fare per detenere armi disattivate, acquistate in armeria, antecedentemente all'8 aprile 2016? Dalla 110/1975 ad oggi ci sono state diverse modifiche su questo argomento: fa fede la dichiarazione dell'armeria oppure il simulacro avrebbe dovuto subire le modifiche richieste successivamente? 

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Reg. UE 2403/2015 (come chiarito dalla Circ. Min. Interno del 06/04/2016 nr. 557/PAS/U/005796/10900(27)9 e dall'art. 1, comma 2, D.M. 8 aprile 2016, in vigore dal 22.05.2016), le armi disattivate prima della data dell'8 aprile 2016 ma immesse nel commercio a partire dall'8 aprile 2016, devono essere sottoposte alle procedure di disattivazione di cui al medesimo regolamento comunitario. Da ciò si deduce che le armi disattivate acquisitie e detenute fino al 7 aprile 2016 siano perfettamente lecite nel loro stato e come tali garantirte dal certificato dell'armaiolo che ha a suo tempo provveduto alla disattivazione. QUalora il detentore volesse cedere a terzi tali simulacri, dovrebbe cederli soltanto dopo averli sottoposti alle nuove tecniche di disattivazione, come sancite dal suddetto regolamento comunitario.

Avv. Adele Morelli 

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news