La normativa transitoria sui materiali esplodenti a seguito dell'emanazione del D.M. 16 agosto 2016 in vigore dal 4 ottobre 2016

Il D.M. 16 agosto 2016 ha apportato rilevanti modifiche alla normativa in materia di licenze di minuta vendita di materiali esplodenti di cui all’art. 47 TULPS e Cap. VI, All. B, Reg. TULPS, sarebbe possibile avere un chiarimento sulla normativa transitoria?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il DM 16 agosto 2016 è entrato in vigore il 4 ottobre 2016. Esso ha previsto una normativa transitoria per il periodo che va dal 4 ottobre 2016 al 4 luglio 2017, che è esplicata nella Circ. Min. Int. nr. 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77) BIS del 14.10.2016 ed è così riassumibile.

A) CON RIGUARDO AL CONTENUTO DELLA LICENZA DI MINUTA VENDITA:

  • Le licenze di minuta vendita che vengono rilasciate a partire dal 4 ottobre 2016 non autorizzano più la detenzione e vendita di polveri da mina e di pirotecnici di IV^ categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche;
  • Per il periodo intercorrente dal 4 ottobre 2016 e fino al 4 luglio 2017, le polveri da mina ed i pirotecnici di IV^ categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche delle categorie specifiche razzo e petardo con le caratteristiche tecniche di cui ai punti a) e b) della suddetta circolare ministeriale (pag. 2), possono essere detenuti nei locali delle minute vendite e venduti, ciò vuol dire che si possono continuare a stoccare e smaltire le scorte che già si avevano alla data del 4 ottobre 2016, mentre a partire dal medesimo 4 ottobre 2016 non se ne possono acquistare di nuovi all'ingrosso per metterli in vendita nei locali di minuta vendita;
  • Gli altri pirotecnici di IV^ categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche (taluni di IV categoria con marcatura CE sulla cui etichetta sia specificato che sono destinati a persone con conoscenze specialistiche; gli F4; i T2), le minute vendite possono, nel periodo intercorrente dal 04.10.2016 al 04.07.2017, continuare ad acquistarli all'ingrosso e rivendere al dettaglio, stoccare nei propri locali e smaltire; in ogni caso, va tenuto presente che i pirotecnici destinati a soggetti con conoscenze specialistiche  possono essere venduti, a partire dal 5 luglio 2017, solo dai fabbricanti, importatori e distributori, ma non dalle minute vendite.

B) CON RIGUARDO ALLA NORMATIVA TRANSITORIA SPECIFICA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PIROTECNICI

Con riguardo specifico ai pirotecnici, vi è una sovrapposizione di normative transitorie, che cesseranno tutte il 4 luglio 2017, e che vanno distinte come segue:

  • Fino alla data del 4 luglio 2017 le minute vendite possono continuare ad acquistare all'ingrosso e rivendere al dettaglio, stoccare nei propri locali e smaltire le eventuali scorte di tutti i seguenti prodotti:

- Pirotecnici di IV categoria con marcatura CE destinati a persone con conoscenze specialistiche, F4 e T2 (da tenere presente che tutti tali prodotti possono essere venduti solo a chi ha il patentino da pirotecnico in 101 unitamente a licenza in art 47 TULPS oppure nulla osta all'acquisto del Questore), come da ultimo DM 16 agosto 2016;

Inoltre:

- Pirotecnici privi di marcatura CE ma a suo tempo riconosciuti con decreto ministeriale (indicato in etichetta);

- Ex declassificati riconosciuti con DM 9/8/2011;

- Pirotecnici con marcatura CE, ma le cui etichette siano conformi alla vecchia normativa ossia il D.Lgs. n. 58/2010 (quindi sulle quali anziché esserci scritto F1, F2, F3, F4, sia riportata la vecchia dicitura Cat1, Cat2, Cat3, Cat4 e anziché il NEC sia indicato il QEN) che siano stati immessi sul mercato dal produttore o importatore per la prima volta entro il 1 luglio 2015.

  • Come già sopra detto, invece, le minute vendite possono continuare solo a stoccare e smaltire, vendendoli con la licenza di minuta vendita, fino al 4 luglio 2017, i razzi e petardi di maggiore pericolosità (punti a) e b) della suddetta circolare ministeriale - pag. 2) che già avevano nei propri locali alla data del 4 ottobre 2016 (si specifica che possono essere venduti solo a coloro che hanno patentino da pirotecnico in 101 unitamente a licenza in art 47 TULPS o nulla osta all'acquisto del Questore), mentre non possono, in questo lasso di tempo, acquistarne di nuovi all'ingrosso per metterli a disposizione sul mercato con la minuta vendita.

Avv. Adele Morelli

scuola armieri

Scuola armaioli

Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.

Approfondisci
banchi di prova

Banchi di prova

Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.

Approfondisci
EOS 2022 - I corsi CONARMI

EOS 2022 - I corsi CONARMI

Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…

Leggi la news