Agenti di vigilanza ittico-venatoria-ambientale e zoofila e PdA per difesa personale

Sono un agente di vigilanza ittico-venatoria-ambientale e zoofila, avevo un porto d'armi per difesa personale da circa 20 anni, arma lunga; quest'anno ho ripresentato il rinnovo, come tutti gli anni, ma la mia questura non ha ritenuto opportuno rinnovarmi il porto d'armi per il servizio che svolgo e mi ha comunicato il diniego. È corretta questa decisione?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

In risposta al quesito posto, si conferma quanto già ampiamente argomentato nella faq "LE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE POSSONO PORTARE ARMI IN SERVIZIO? (aggiornato al 31/01/2014)" al cui testo si rimanda in toto con riguardo alle facoltà riconosciute dalla legge in capo a chi riveste la qualifica di guardia venatoria e guardia zoofila. Ad integrazione si evidenzia che:

- La recentissima Cons. Stato, Sez. III, Sent., 23-06-2016, n. 3329,nel decidere in merito ad un caso similare, ossia di talune guardie zoofile volontarie che si erano viste opporre il diniego al rinnovo del loro porto d’armi per difesa personale, ha ribadito il concetto per cui l'appartenenza ad una 'categoria' non è di per sé tale da giustificare il rilascio delle licenze di porto d'armi e che pertanto alle stesse guardie volontarie il PDA può essere concesso solo se sussistano specifici motivi comprovati e non semplicemente in virtù della loro categoria di appartenenza;  

- Con riguardo alle guardie ittiche, sebbene in virtù della specifica normativa di riferimento (contenuta nell’art. 22 del D.Lgs. n. 4/2012 ed anche nell’art. 31 del R.D. n. 1604/1931 per le guardie ittiche non marittime) ad esse sia riconosciuta la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca, all’esito del conseguimento di determinati requisiti (funzione di riconoscimento che a suo tempo l’art. 163, comma 3, lett. b), D.LGs. n. 112/1998 aveva posto in capo alle Province, cfr. Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5308), la giurisprudenza si è espressa nel senso per cui “Da tale riconoscimento, tuttavia, non scaturisce in modo automatico il titolo al porto d'arma corta” (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 739);

- Con riguardo alle guardie ambientali, si rimanda a tutto quanto già argomentato nella precedente faq su richiamata in materia di guardie zoofile, essendo la normativa applicabile la medesima, ossia quella prevista dall’art. 27, commi 1 e 2, L. n. 157/1992, secondo cui:

1.  La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

[…]

b)  alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2.  La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali”.

In conclusione, può affermarsi che l’attuale orientamento adottato dagli uffici di Pubblica Sicurezza va nel senso per cui la sola appartenenza alla categoria di guardie venatorie, ittiche, ambientali o zoofile non costituisce da sé solo requisito sufficiente al conseguimento del porto d’armi (lunghe o corte) per ragioni di difesa personale, essendo necessaria la sussistenza di comprovate ragioni specifiche che ne giustifichino all’uopo il rilascio del titolo di polizia.

Avv. Adele Morelli

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