Le carabine Diana ad aria compressa sono MCO?

Quale potenza in joule ha una carabina Diana ad aria compressa modello 25 calibro 4,5 acquistata nel 1966? Preciso che alcuni anni dopo l'acquisto l'arma è stata denunciata all'ufficio di P.S. territorialmente competente  e, conseguentemente alla denuncia fatta, la carabina è stata immatricolata. Detenendo quest’arma, è per me obbligatorio fare la certificazione medica di idoneità psicofisica attestante la permanenza dei requisiti per la detenzione di essa?
Ho visto in internet che le carabine ad aria compressa, con potenza inferiore ai 7,5 joule, dal 2001 vengono punzonate con un marchio diverso. Mi chiedo, se avessi portato la carabina dopo tale data, avrebbero apposto su di essa questo tipo di punzonatura? E nel mio caso, qualora la mia carabina non avesse una potenza superiore ai 7,5 joule, dovrei riportarla al banco di prova per fare apporre quel tipo di punzonatura, che, deduco, mi permetterebbe di non dover esibire il certificato medico che il mio ufficio di P.S. mi ha chiesto?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Va necessariamente premesso che le armi ad aria compressa sono state incluse nel novero delle armi comuni da sparo con l’emanazione della Legge n. 110/1975; prima di essa, tale tipologia non era considerata arma. All’indomani dell’entrata in vigore di tale normativa, fu concesso ai possessori un termine transitorio, al fine di consentire loro di regolarizzare la loro posizione e quindi far apporre sulle armi sprovviste di matricola un numero progressivo mediante invio al Banco Nazionale di Prova e quindi andare a denunciare la detenzione presso il proprio ufficio di P.S. (art. 11, commi 8 e 9 e art. 36 della L. n. 110/1975).

Nel quesito posto viene indicato che tali adempimenti sono stati regolarmente compiuti.

La mera indicazione della tipologia di arma, come posta nella domanda, da sé sola non consente di far ritenere che si tratti di una cosiddetta MCO, ossia arma a modesta capacità offensiva, poiché in grado di sviluppare, al vivo di volata, un’energia cinetica inferiore ai 7,5 j (cfr. art. 1 del D.M. n. 362/2001), in quanto è necessario fare delle verifiche specifiche sulla singola arma; peraltro, l’esperienza insegna che in molte occasioni, se non addirittura spesso, a seguito di perizia balistica, si è potuto verificare che tali carabine erogassero un’energia cinetica di 11, 12, talora 14 joule, quindi ben al di sopra della soglia delle MCO; è pur vero che magari la vetustà dell’arma potrebbe aver comportato un allentamento del mollone od un’insufficienza della guarnizione, tali da far scendere la sua potenza al di sotto dei 7,5 j, ma ciò è da verificare in concreto con apposite prove di sparo.

Per far “derubricare” l’arma da arma comuna da sparo ad MCO (ovviamente, qualora ne avesse i requisiti di potenza ridotta) e quindi poterla rimuovere dalla propria denuncia di detenzione, è necessario seguire l’iter specifico come previsto dall’art. 2 del D.M. n. 362/2001 e ben illustrato sul sito del Banco Nazionale di Prova  https://www.bancoprova.it/index.php/faq.html#domanda2 ossia: mandare l’arma al BNP a fare le prove specifiche di potenza; qualora questa risultasse di potenza inferiore a 7,5j, si deve mandare al Ministero dell’Interno specifica domanda di attribuzione del cd. CN con allegata la certificazione del BNP, e, una volta giunto il provvedimento ministeriale, far apporre il CN sull’arma dal BNP; quindi, si può andare al proprio ufficio di P.S. a far rimuovere l’arma dalla denuncia di detenzione.

Con riguardo, infine, alla necessità di produrre il certificato medico di idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi, si evidenzia che, essendole già stato chiesto dal suo ufficio di P.S., è necessario che lei vi provveda quanto prima, altrimenti la Prefettura emetterà nei suoi confronti un provvedimento di divieto detenzione armi con conseguente confisca delle armi detenute ed inoltro delle medesime al Ce.Ri.Mant. per la rottamazione (art. 39 TULPS, art. 6, ultimo comma, L. n. 152/1975 e Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/10900(27)9 del 28 luglio 2014).

Avv. Adele Morelli     

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