Camouflage sui fucili: necessaria la licenza di riparazione armi comuni

Ho realizzato un’opera di camouflage sul mio fucile, molte persone, anche non residenti nella mia città, lo hanno visto e vorrebbero lo realizzassi anche sulle loro armi. Io sono titolare di un PDA uso sportivo, volevo sapere le modalità per effettuare la spedizione di armi tra privati e, quindi, se ci sono delle prescrizioni normative da tenere presenti per effettuare il camouflage sulle armi. 

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Con riguardo al primo quesito, si evidenzia che non è assolutamente possibile fare la spedizione di armi tra privati (non sarebbe sufficientemente garantita la tracciabilità del “trasferimento” dell’arma), ciò è espressamente vietato dall'art. 17 della L. n. 110/1975; la spedizione di armi è possibile solo tra un privato ed un'azienda munita di una licenza professionale in materia di armi oppure tra due aziende con licenze professionali. Con riguardo al secondo quesito, si specifica che le operazioni di camouflage su armi comuni possono essere eseguite soltanto da chi è munito di una licenza di riparazione di armi comuni in art. 31 TULPS (art. 8, comma 2, L. n. 110/1975). Infatti, tali operazioni possono essere al limite eseguite senza licenza soltanto sulla propria arma (avendo tra l’altro premura acché il camouflage sulla propria arma non vada a ridurre la visibilità dei marchi distintivi e dei punzoni apposti sull’arma medesima, cfr. art. 11, comma 1, L. n. 110/1975, poiché si potrebbe rischiare di incorrere nel reato di detenzione di arma clandestina di cui all’art. 23, comma 1, n. 2) stessa legge), ma non sulle armi altrui, poiché, sebbene si tratti solo di trattamenti superficiali e che non vanno ad interessare la meccanica dell’arma, dal punto di vista legale e della normativa sulla pubblica sicurezza, un privato non può mai detenere armi intestate ad altri (fatta eccezione per il caso del comodato di armi, che però, ai sensi dell’art. 22 L. n. 110/1975, può avere ad oggetto solo armi sportive e da caccia e può essere posto in essere soltanto per finalità sportive o venatorie, le quali finalità è bene specificare nella scrittura di comodato, cfr. Cass. Pen., Sez. I, 14 marzo 2002, n. 10650), pertanto, per poter effettuare anche solo trattamenti superficiali sulle armi comuni da sparo, è necessario essere muniti di una licenza di riparazione di armi comuni. Anche in questo caso, la ragione risiede nel fatto che, soltanto se tali attività vengono poste in essere da chi è titolare di una licenza professionale di pubblica sicurezza, viene garantita la massima tracciabilità del percorso dell’arma e dei suoi vari “passaggi” (dal detentore all’armaiolo e quindi di nuovo al detentore) e le ragioni lecite di tali “passaggi” (ragioni che tra i privati non potrebbero essere controllate e garantite nella loro liceità), poiché l’armaiolo è tenuto ad annotare ogni volta sul suo registro di carico e scarico (art. 35 TULPS) la presa in carico dell’arma con i dati della stessa, i dati del detentore ed i titoli di questo (PDA e denuncia di detenzione), le operazioni effettuate sull’arma e quindi, allo scarico, di nuovo i dati dell’arma, del detentore ed i suoi titoli.

Avv. Adele Morelli  

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