Termini di rilascio delle licenze

Ho conseguito l'idoneità tecnica alla riparazione e minuta vendita delle armi comuni e alla minuta vendita dei materiali esplodenti. Circa un mese fa ho depositato presso la mia Questura la domanda di rilascio di licenza per riparazione e minuta vendita delle armi comuni e presso la mia Prefettura la domanda di rilascio di licenza di minuta vendita di materiali esplodenti, poiché vorrei aprire un’armeria. Ad oggi i miei locali non sono ancora stati visionati nè dalla CTP della Questura nè dalla CTP della Prefettura. Che termini hanno per fare il sopralluogo e rilasciarmi le licenze?
 
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
 
Ai sensi dei DPCM nr. 214/2012 e 58/2013, i termini di durata dei relativi procedimenti amministrativi sono i seguenti:
  • rilascio licenza riparazione armi comuni: 120 giorni
  • rilascio licenza vendita armi comuni: 120 giorni
  • rilascio licenza vendita materiali esplodenti: 90 giorni. 
Si tenga altresì presente che i suddetti termini possono allungarsi in due casi:
  1. nel caso sia necessario, per l'ufficio, acquisire ulteriori informazioni o certificazioni, i termini potranno essere sospesi, per una sola volta, per un massimo di 30 giorni (art. 2, comma 7, L. n. 241/1990);
  2. quando sia necessario, per l'ufficio, acquisire un parere obbligatorio da un organo consultivo della P.A. (ed è esattamente il caso in esame, in cui Questura e Prefettura devono acquisire il parere delle rispettive CTP, come sancito dall'art. 49 TULPS): in questo caso l'organo consultivo adito deve rendere il parere obbligatorio entro 20 giorni da quando gli viene richiesto dall'ufficio della P.A. interessato dell'istanza (art. 16, comma 1, L. n. 241/1990), ma il medesimo organo consultivo, se ha esigenza di approfondire la propria istruttoria, può sospendere per una sola volta il predetto termine e deve rendere il proprio parere entro il termine massimo di 15 giorni da quando ha acquisito gli elementi istruttori (art. 16, comma 4, L. n. 241/1990).
Qualora l’inerzia dipenda non propriamente dagli uffici di Questura o Prefettura, ma dalla difficoltà di riunire i componenti della CTP, il Questore o il Prefetto devono, entro 90 giorni da quando ne hanno fatto richiesta ai possibili componenti come indicati nel D.M. 14/11/2014 e nella Circolare Ministero dell’Interno del 12 dicembre 2014 nr. 557/PAS/U/020596.XV.H.MASS(56), richiedere le relative valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti (art. 17 L. n. 241/1990).
 
Avv. Adele Morelli
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