Essendo affetto da sclerosi multipla, posso rinnovare il porto d'armi per uso sportivo? Tenendo conto che la patologia è dal 2006 che è stabile, non presento nessun tipo di disturbo relativo alla patologia, continuo una terapia con Rebif 22 tre volte alla settimana ed eseguo esami vari di controllo regolarmente.
 
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
 
La sclerosi multipla è una malattia neurologica degenerativa. Ai sensi della normativa inerente i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e per l'esercizio dello sport del tiro a volo (D.M. 4 dicembre 1991, D.M. 14 settembre 1994, D.M. 28 aprile 1998), è necessario che il soggetto interessato non presenti "alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico".
L'essere affetti da sclerosi multipla non costituisce a priori un requisito ostativo al conseguimento di un'autorizzazione al porto d'armi, tuttavia è necessario che vengano effettuati accertamenti specifici sul soggetto richiedente, pertanto l'interessato non potrà effettuare la visita medica presso, ad esempio, un medico militare in servizio effettivo permanente, come sovente accade, ma dovrà rivolgersi alla propria ASL territoriale di competenza, per effettuare tutti gli accertamenti del caso, e dovrà produrre tutta la specifica certificazione del centro medico specialistico che lo segue nelle cure, atta a dimostrare che la malattia è in una fase di remissione o è stabilizzata o comunque non ha avuto una regressione ed è tale per cui il soggetto che ne è affetto sia in condizioni fisiche e motorie che non compromettano la sicurezza dello stesso o di terzi (si veda l'articolo unico del D.M. 5 febbraio 1993, secondo cui "Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi [...], ha facoltà, allo scopo di consentire il rilascio del certificato di idoneità, di presentare all'unità sanitaria locale [...], un'idonea certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneità a soddisfare una delle condizioni richieste [...] è tale che l'esercizio delle attività connesse al rilascio del porto d'armi non è compromettente per la sicurezza propria ed altrui.").
Nella prassi si registrano, infatti, casi di soggetti affetti da sclerosi multipla in stato di remissione o comunque stabilizzata da diverso tempo, ai quali, a seguito di accurati esami da parte della commissione ASL, valutato che il soggetto è in condizioni fisiche e motorie tali da garantire la sicurezza per sé e per i soggetti terzi, viene ritenuta la sussistenza dell'idoneità psico-fisica al maneggio delle armi e quindi gli stessi possono conseguire il titolo di porto d’armi, anche se con una prescrizione legata alla validità del titolo, che viene concessa per una durata inferiore ai sei anni, poiché al richiedente viene prescritto l’obbligo di sottoporsi alla visita medica ad una scadenza più ravvicinata (nella prassi, solitamente, il titolo viene concesso per una durata massima che va da uno a due anni).
Ai sensi dell’art. 9 TULPS, infatti, l’autorità di P.S., al momento del rilascio di un’autorizzazione di polizia, in virtù dell’ampia discrezionalità di cui dispone, può imporre (ovviamente motivandole congruamente e logicamente) delle prescrizioni, legate al caso specifico e nella tutela del pubblico interesse (si veda, a tal proposito, la sent. Cons. Stato Sez. VI, 27-06-2006, n. 4099 in materia di pubblica sicurezza e provvedimenti di polizia riguardanti armi ed esplosivi, che così chiarisce con riguardo all’ “ampia sfera di potestà discrezionale di cui dispone l'Autorità di p.s., secondo quanto previsto dall'art. 9 del t.u. n. 732/1931, in sede di rilascio delle autorizzazioni di polizia.
Il contenuto tipico del provvedimento può quindi essere variamente modellato e condizionato in relazione alla peculiarità della fattispecie.”), che possono sostanziarsi anche in una durata della validità del titolo inferiore rispetto a quella sancita per legge, se le condizioni psicofisiche dell’istante lo richiedono. 
 
Avv. Adele Morelli 
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