Il titolare di PdA può prestare assistenza ad un parente affetto da problemi psichici?

Sono un tiratore iscritto ad una federazione di tiro sportivo e sto per diventare beneficiario di permessi ai sensi della L. n. 104/1992, poiché devo prestare assistenza ad un mio parente affetto da problemi psichici. In che problema potrei incorrere per il rinnovo del porto d'armi? Faccio presente che non viviamo sotto lo stesso tetto ma nello stesso palazzo.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli 

Dal punto di vista normativo, la L. n. 104/1992 menzionata nel quesito non fa riferimento alcuno alle licenze di polizia, avendo la stessa ad oggetto esclusivamente i diritti concernenti l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone con handicap. La connessione, in un certo qual senso, tra il concetto di persona (anche parzialmente) incapace e la materia delle armi, munizioni ed esplosivi la ritroviamo, più genericamente, nell’art. 20bis L. n. 110/1975 rubricato “Omessa custodia di armi”, il quale prescrive che il possessore di armi, munizioni ed esplosivi deve usare una diligenza maggiormente qualificata (“le cautele necessarie”) al fine di impedire che le persone anche parzialmente incapaci possano impossessarsene agevolmente (in caso l’incapace se ne impossessi, il responsabile è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino ad €1.032,00).

Con riferimento al quesito posto, se l’assistenza si sostanzia unicamente nel prestare cure al domicilio del parente affetto da problemi psichici o nell’accompagnarlo presso i vari presidi medici, ma lo stesso comunque vive in un’abitazione diversa dal parente che gli presta l’assistenza e che in virtù di questo è beneficiario dei permessi lavorativi retribuiti (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992), l’autorità di P.S. non potrebbe obiettare alcunché rispetto al fatto che il titolare di porto d’armi appunto assista un proprio parente affetto da problemi psichici con lui non convivente. Stesso dicasi per l’ipotesi in cui il parente che gli presta l’assistenza sia stato altresì nominato suo amministratore di sostegno (art. 404 e ss. c.c.) o curatore (art. 414 e ss. c.c.) o tutore (art. 415 e s.s. c.c.), ma non sia con lo stesso convivente. Caso peculiare e da valutarsi nel concreto potrebbe essere invece quello in cui il parente che presta assistenza al soggetto con problemi psichici è anche con lui convivente nel luogo ove detiene le armi, poiché l’autorità di P.S. (prima ancora della Questura, che si occupa del porto delle armi, il Prefetto, che è preposto alla disciplina relativa alla detenzione delle armi) potrebbe rappresentare il timore per un eventuale rischio che la persona affetta da disturbi psichici possa impossessarsi delle armi. Tuttavia, non può non evidenziarsi che l’autorità di P.S., al fine di motivare un diniego di rinnovo di un’autorizzazione di polizia (oppure fare divieto di detenzione delle armi), non può ventilare ipotesi sulla base di un mero sentore ipotetico, ma deve indicare la specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese al rifiuto del rinnovo, che potrebbero ritenersi integrate nel caso in cui il soggetto malato soffra di gravi patologie, si siano verificati precedenti episodi di perdita di controllo con allarme per la pubblica incolumità, il soggetto detentore delle armi non offra garanzie di buona custodia delle armi per precedenti fatti sintomatici di ciò, etc. Si rappresenta, infine, che l’autorità di P.S., in virtù della propria ampia discrezionalità amministrativa e per ragioni di tutela della pubblica incolumità, potrebbe prescrivere al detentore delle armi convivente con soggetto affetto da talune patologie psichiche di dotarsi di particolari accorgimenti tecnici per la custodia delle armi (art. 9 TULPS), come ad es. custodirle in cassaforte o in armadietto chiuso a chiave, etc. 

Avv. Adele Morelli

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