L'armeria può dare armi in comodato

È possibile dare in comodato d'uso ad un cliente per prove balistiche un fucile da caccia ad anima liscia di proprietà dell'armeria e quindi metterlo in carico sui registri della stessa? 

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L’armaiolo (che sia titolare di licenza ai sensi dell’art. 31 e/o 28 TULPS) può concedere in comodato ed in locazione:

  • le armi per uso scenico,
  • le armi destinate ad uso sportivo,
  • le armi destinate ad uso di caccia,
  • le armi da guerra, tipo guerra e comuni da sparo, nel caso in cui il conduttore o il comodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni (rispettivamente da guerra e/o comuni) ed il contratto avvenga per esigenze di  studio, di esperimento o di collaudo.

Tale considerazione la si ricava dalla lettura delle seguenti norme: l’art. 22 L. n. 110/1975, che prevede espressamente l’applicabilità del comodato e della locazione alle tipologie di armi sopra indicate e alle condizioni espresse; l’art. 2, lett. g) del D.Lgs.vo n. 204/2010, che annovera tra le attività che caratterizzano l’armaiolo quella della locazione di armi; l’art. 35, co. 5, TULPS, che utilizza l’espressione “vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati”; l’art. 1 L. n. 895/1967, che utilizza l’espressione “Chiunque […] pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi…”. E’ evidente che, nel caso di armi ad uso sportivo o di caccia, le stesse potranno essere cedute solo a soggetti muniti di porto d’armi in corso di validità o di nulla osta all’acquisto. E’ preferibile che l’armeria ed il cliente firmino un contratto di comodato dell’arma indicando i dati identificativi della stessa, possibilmente la durata del contratto, luogo, data ed ora. Entro le 72 ore dall’acquisizione dell’arma, il conduttore o comodatario dovrà provvedere ad effettuare la denuncia di detenzione presso il locale comando dei carabinieri o l’ufficio locale di pubblica sicurezza (artt. 35 TULPS e 58 Reg. TULPS) e quindi dovrà fare nuova comunicazione al momento della restituzione all’armeria. Dal canto suo, l’armeria dovrà annotare sul registro delle operazioni giornaliere lo scarico dell’arma, indicando i dati identificativi della stessa, i dati anagrafici del cliente, la tipologia di cessione (locazione o comodato) e il titolo abilitativo all’acquisizione dell’arma (artt. 35 TULPS e 54 Reg. TULPS); al momento della restituzione dell'arma, dovrà nuovamente caricarla sul registro.

L’unico aspetto che potrebbe far sorgere dubbi è la motivazione indicata nel quesito che giustificherebbe la cessione del fucile da caccia, ossia “per prove balistiche”. Si afferma questo in ragione del fatto per cui la Suprema corte in qualche occasione ha ritenuto che “In tema di locazione e comodato di armi da guerra o comuni da sparo, la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l’oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia, e che l’arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all’uso scenico, sportivo o venatorio” (Cass. Pen., Sez. I, 14 marzo 2002, n. 10650); pertanto, onde evitare di incorrere in qualche contestazione da parte dell’autorità di P.S. o addirittura dell’autorità giudiziaria, si suggerisce al titolare dell’armeria di appurare con certezza, al momento della cessione dell’arma, che la stessa venga impiegata dal comodatario esclusivamente all’uso a cui è preposta, ossia di caccia (o sportivo), e possibilmente indicare nel contratto di comodato che il comodatario si impegna ad utilizzare l’arma solo per motivi venatori (o sportivi).    

Avv. Adele Morelli   

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