Se si ha un terreno di proprietà in campagna è possibile fare una sorta di poligono privato?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 57, commi 3 e 4, TULPS, come introdotti dal D.Lgs.vo n. 204/2010, per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati è necessario chiedere la licenza all’autorità di P.S., la competenza è in capo al Questore o al Dirigente del Commissariato di P.S. oppure al Sindaco ove manchino i primi due; in ogni caso, il Sindaco deve esser sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale. Non essendo prevista la durata dell’autorizzazione nello specifico, si applica l’art. 13 TULPS, che prevede la durata triennale. Si specifica che nei poligoni privati l’utilizzo delle armi comuni da sparo è consentito esclusivamente ai maggiorenni in possesso della idoneità tecnica al maneggio (artt. 8, comma 6, e 20bis L. n. 110/1975), mentre quello delle armi a MCO (armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata al vivo di volata, non superiore a 7,5 Joule, art. 1 D.M. n. 362/2001) è consentita anche ai minori assistiti da soggetti maggiorenni (art. 9, comma 3, D.M. n. 362/2001).

In ogni caso, la norma non è ancora pienamente operativa, poiché si è in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo, come sancito dal comma 5 del su citato art. 57 TULPS.

Avv. Adele Morelli

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