Istanza per il rilascio della licenza di riparazione di armi comuni

Dopo aver conseguito innanzi la Commissione Tecnica Provinciale della mia città l’idoneità alla riparazione delle armi comuni da sparo, ho provveduto ad inoltrare istanza per il rilascio della Licenza per la riparazione delle armi comuni da sparo; successivamente, il Comandante della Stazione dei Carabinieri della mia città ha effettuato un sopralluogo nel locale in cui intendo svolgere la predetta attività, al fine di verificare l’idoneità dello stesso allo scopo, e conseguentemente mi è stato chiesto di produrre i seguenti documenti: piantina del locale, documentazione attestante la disponibilità del locale, certificato di agibilità ed abitabilità, certificato di destinazione d’uso. Ci sono delle norme a riguardo che prevedono la procedura da seguire ed eventualmente i documenti da produrre? Si precisa che l’ottenimento della licenza di riparazione delle armi non è finalizzata a scopo di lucro e/o per conto terzi e che il locale predisposto allo scopo non sarà aperto al pubblico, ma unicamente per scopi privatistici al servizio della propria collezione di armi.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L’avvio dell’attività di riparazione di armi comuni deve essere preceduta, come specificato nel quesito posto, dal conseguimento della capacità tecnica presso la Commissione Tecnica Provinciale (artt. 8, comma 2, L. n. 110/1975 e 31 e 49 TULPS) e dal rilascio della licenza da parte della Questura territorialmente competente. Essendo l’attività di riparazione di armi comuni a tutti gli effetti un’attività d’impresa, la stessa è soggetta alla disciplina specifica in merito, la quale prevede che l’istanza (vedasi la disciplina sulla SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui agli artt. 19 L. n. 241/1990 e 6 D.P.R. n. 380/2001), contenga, allegati, almeno:

  1. documenti e certificazioni relativi ai dati del richiedente, alle abilitazioni necessarie e alla disponibilità dei locali (fotocopia documento d’identità del richiedente, visura CCIAA, attestato capacità tecnica, rogito compravendita immobile o contratto di locazione, etc.);
  2. attestazioni, asseverazioni e relazioni tecniche provviste di data certa e corredate degli opportuni elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato (planimetria locali, attestato di dichiarazione d’uso dei locali rilasciato dal Sindaco, certificato di agibilità, eventuale certificato dei Vigili del Fuoco, certificato di conformità del sistema d’allarme/cassaforte/armadio blindato, etc.).

La competenza a riguardo è in capo all’Ufficio PAS (Polizia Amministrativa e Sociale) della Questura (che può, talora, delegare i Carabinieri), il quale dispone di ampia discrezionalità in merito alle prescrizioni da imporre al richiedente ai fini del rilascio della licenza, come sancito rispettivamente:

  • dall’art. 9 TULPS, che prevede che “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse
  • all’art 38, comma 3, TULPS, a tenore del quale “L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo […], e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico
  • dall’art 51 Reg. TULPS, secondo cui “La dichiarazione di chi esercita l’industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
  1. l’esatta ubicazione dell’officina;
  2. gli operai occupati in essa;
  3. il tipo di riparazioni per cui l’officina è attrezzata.

Oltre all’eventuale trasferimento, deve essere notificato al questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione”;

A ciò si aggiunga che, poiché l’art. 8, comma 2, L. n. 110/1975 prevede che per l’attività di riparazione di armi si deve disporre della licenza di cui all’art. 31 TULPS espressamente sancita per fabbricazione, assemblaggio e vendita, si ricava che le prescrizioni ed i requisiti tecnici (alcuni/tutti) necessari per l’esercizio di tali attività debbano/possano intendersi estese anche all’attività di riparazione.  

Da ultimo, si evidenzia che la circostanza riportata nel quesito per cui la licenza verrebbe utilizzata esclusivamente per attività di riparazione personale non rileva ai fini del rilascio della licenza medesima, poiché trattasi di attività che attiene in ogni caso all’ambito della pubblica sicurezza e come tale soggiace appunto a tutti gli obblighi e le prescrizioni che l’autorità di P.S. può ritenere di imporre ai fini della tutela della sicurezza, dell’incolumità e dell’ordine pubblico.

Avv. Adele Morelli

 

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