Armi sportive e abolizione del Catalogo Nazionale

Ho un porto d'armi per uso tiro a volo. Ho un dubbio riguardo l'abolizione del Catalogo nazionale delle armi e la quantità di armi detenibili. Nello specifico ho 6 armi sportive e alcune armi da caccia. Non ho armi comuni (riferendomi alla normativa delle 6 sportive e 3 comuni). Adesso che non si fa distinzione tra sportiva e comune, quante armi posso detenere in totale di questo genere? Io che ho 6 armi sportive, posso acquistarne una comune? 

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

L’art. 2 della L. n. 85/1986, recante “Norme in materia di armi per uso sportivo”, prevede che “1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Ministero dell’Interno su conforme parere della Commissione  consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.” (in questa sede non ci soffermeremo sulla breve vita che ha avuto la modifica di tale disposizione a seguito dell’emanazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 79/2012 del 20.6.2012, entrato in vigore il 21.6.2012 e poi abrogato con la legge di conversione n. 131/2012 del 079.8.2012, cosicché a partire dal 10.8.2012 è tornato in vigore il testo originario sopra riportato, ad oggi, appunto, vigente); quindi, con L. n. 183/2011 (art. 14, co. 7) è stato abolito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a far data dal 1° gennaio 2012 e con successiva L. n. 135/2012 (di conversione del D.L. n. 95/2012) è stata soppressa la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi (art. 12, co. 20, in vigore dal 15.8.2012) e si è disposto che “A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova […] verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco.” (art. 23, co. 12sexiesdecies,in vigore dal 15.8.2012; analoga disposizione era tuttavia già contenuta nell’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 79/2012 del 20.6.2012, entrato in vigore il 21.6.2012 e poi abrogato con la legge di conversione n. 131/2012 del 079.8.2012; il predetto art. 1, D.L. n. 79/2012, peraltro, al comma 2, prevedeva la seguente normativa transitoria “Le  armi  prodotte,  assemblate  o  introdotte  nello  Stato  ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto –quindi fino al 21.6.2012- sono riconosciute come armi  comuni  da  sparo.”); altresì, va tenuto presente l’art. 10, co. 6, L. n. 110/1975, ad oggi vigente né oggetto di modifiche, che dispone “La detenzione di armi comuni da sparo […] è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. […] La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore […]”. Dalla normativa sopra elencata si deduce che:

  • le armi per uso sportivo prodotte o importate fino al 31.12.2011, che sono state qualificate tali in virtù del vecchio procedimento che prevedeva il parere della Commissione consultiva centrale delle armi, sono da considerarsi armi sportive ad ogni effetto di legge e dunque da tenere in considerazione ai fini del computo del numero massimo di sei (armi sportive) detenibili senza licenza di collezione;
  • le armi per uso sportivo prodotte o importate a partire dal 01.01.2012 e fino al 21.6.2012 sono da considerarsi armi comuni da sparo se per esse nel frattempo non si è chiesto ed ottenuto il riconoscimento di arma sportiva dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia, pertanto vanno tenute in considerazione ai fini del computo del numero massimo di tre (armi comuni) detenibili senza licenza di collezione;
  • le armi per uso sportivo prodotte o importate a partire dal 01.01.2012 e fino al 21.6.2012 per le quali si è ottenuto il riconoscimento di arma sportiva al Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia e le armi per uso sportivo prodotte o importate a partire dal 22.6.2012, per le quali egualmente il Banco Nazionale di Prova ha riconosciuto la qualifica di arma ad uso sportivo, sono da considerarsi armi sportive ad ogni effetto di legge e dunque da tenere in considerazione ai fini del computo del numero massimo di sei (armi sportive) detenibili senza licenza di collezione;
  • le armi comuni da sparo prodotte o importate a partire dal 22.6.2012 per le quali non si è chiesto ed ottenuto il riconoscimento di arma sportiva al Banco Nazionale di Prova sono da considerarsi armi comuni da sparo ad ogni effetto di legge, pertanto vanno tenute in considerazione ai fini del computo del numero massimo di tre (armi comuni) detenibili senza licenza di collezione.

La richiesta di qualifica di arma per uso sportivo va inoltrata al Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia, secondo le modalità riportate sul sito ufficiale http://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/procedura-per-la-classificazione.html

La conseguenza derivante dall’ottenimento della qualifica di arma per uso sportivo (ovviamente, laddove vi siano i presupposti strutturali, meccanici e di impiego) risiede nella circostanza per cui la sua detenzione va computata nel limite massimo di sei, altrimenti andrebbe computata nel limite massimo di tre previsto per le armi comuni da sparo, come sancito dall’art. 10, co. 6, L. n. 110/1975, norma che ad oggi risulta vigente e non modificata, così come, a parere della scrivente, ad oggi risulta vigente ed applicabile il concetto e la qualifica di arma per uso sportivo, tali le ragioni:

  • come detto, il summenzionato art. 10, co. 6, L. n. 110/1975, che prevede la qualifica di arma di uso sportivo ed il numero massimo detenibile senza licenza di collezione, non è stato abrogato né modificato,
  • l’art. 2 L. n. 85/1986, che prevede l’iter e le prescrizioni per l’ottenimento della qualifica di arma per uso sportivo, non è stato abrogato;  
  • infine, l’art. 23, co. 12sexiesdecies della L. n. 135/2012 ha previsto che le funzioni relative alla qualifica di arma per uso sportivo in capo alla Commissione Consultiva fino al 06.7.2012 sono  state trasferite a partire dal 07.7.2012 al Banco Nazionale di Prova, che ha il compito di verificare la “qualità” di armadestinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa”.

La qualifica di arma per uso sportivo può essere chiesta sia per le armi prodotte fino al 31.12.2011 e non qualificate come tali secondo il precedente iter che prevedeva il parere della Commissione consultiva centrale delle armi, sia per quelle prodotte a partire dal 01.01.2012, la cui verifica viene effettuata dal Banco Nazionale di Prova di GVT. È possibile verificare se un’arma sia già stata o meno qualificata sportiva consultando rispettivamente la pagina ufficiale dedicata al Catalogo Nazionale (per le armi prodotte o importate fino al 31.12.2011) oppure il sito del Banco Nazionale di Prova (sicuramente per le armi prodotte o importate a partire dal 01.01.2012,ma anche per le armi prodotte o importate fino al 31.12.2011) http://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/armi-classificate.html.

Alla luce di tutto quanto esaminato, a parere della scrivente, pertanto, anche all’indomani dell’abolizione del Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo resta vigente ed esistente la qualifica di “armi per uso sportivo” (art. 2 L. n. 85/1986)  e resta vigente ed applicabile il limite di detenzione sancito dall’art. 10, co. 6, L. n. 110/1975 “di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo”, superati rispettivamente i quali è necessario chiedere la licenza di Collezione di armi comuni da sparo al Questore; pertanto, con la disciplina attualmente vigente è possibile detenere contestualmente (e dunque acquistare) fino ad un massimo di sei armi qualificate di uso sportivo e di tre armi comuni da sparo (tali sono le armi diverse: dalle armi ad uso sportivo, detenibili appunto nel numero massimo di sei senza licenza, dalle armi da caccia, che possono essere detenute in numero illimitato – art. 37, co. 2, L. n. 157/1992-, dalle armi ad aria compressa e dalle repliche di armi antiche ad avancarica monocolpo, che non fanno cumulo ai fini delle armi detenibili senza licenza di collezione e possono dunque essere detenute in numero illimitato –artt. 8 e 15 D.M. n. 362/2001), ed un numero illimitato di armi da caccia (art. 37, co. 2, L. n. 157/1992), oltre poi ad un massimo di otto armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica (artt. 7 e 8 D.M. 14 aprile 1982, e 10, co. 7, L. n. 110/1975, oltre tale numero si deve chiedere la licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica al questore, in ogni caso tali armi non fanno cumulo ai fini delle armi detenibili senza licenza el questore, artt. 10, co. 7, L. n. 110/1975 e 7, co. 2, D.M. 14/4/1982).

Avv. Adele Morelli

 

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