Acquisto di armi in Paesi UE ed extra UE e loro trasferimento definitivo in italia

Questa estate devo fare un viaggio in camper in diversi paesi dell'est europeo sia comunitari che non. Avendo io da poco ottenuto il porto d'armi per uso sportivo, mi chiedevo se fosse possibile l'acquisto di un’arma direttamente in questi paesi per portarla in Italia.

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Il quesito posto rende necessaria la trattazione di diversi aspetti e dunque l’analisi di diverse prescrizioni normative.

Il cd. porto d’armi per uso sportivo (meglio definito come licenza di porto di fucile per il tiro a volo) abilita all’acquisto di armi comuni da sparo di qualsiasi tipologia (vedasi Circolare 14 febbraio 1998 n. 559/C-3159-10100(1), lett. b)).

L’acquisto di una o più armi presso un paese facente parte dell’UE, anche detto trasferimento definitivo (ovviamente in Italia) è possibile alle seguenti condizioni:

  • il  cittadino italiano interessato all’acquisto e trasferimento dell’arma dal paese UE in Italia deve inoltrare personalmente presso la propria Questura di residenza una richiesta di accordo preventivo (è l’accordo preventivo al trasferimento, art. 7, co. 2, Dir. CEE 477/1991, artt. 5 e 8 D.Lgs.vo n. 527/1992 e art. 5 D.M. n. 635/1996) indicando i propri dati anagrafici e licenze, i dati del cedente con le licenze e il paese UE da cui partirà il trasferimento, tutti i dati identificativi dell’arma o delle armi (quantità, tipo, marca, modello, calibro, matricola qualora richiesta, categoria -indicando tassativamente Categoria B, ovvero quella delle armi soggette ad autorizzazione, poiché in Italia tutte le armi comuni sono annoverate in tale categoria-), specificare se trattasi di arma le cui punzonature di prova sono oggetto di reciproco riconoscimento tra gli stati (i Banchi ad oggi riconosciuti sono consultabili alla seguente pagina: http://www.conarmi.org/banchi.jsp, in caso negativo, si renderà necessario, al momento dell’ingresso in territorio italiano, presentare immediatamente l’arma al Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia per sottoporla alle apposite prove e all’apposizione della specifica punzonatura, artt. 11 e 13 L. n. 110/1975), specificare il numero di catalogo (per le armi prodotte fino al 31.12.2011), indicare il mezzo di trasferimento, la data di partenza e la data prevista per l’arrivo, il tragitto che verrà effettuato ed il valico d’ingresso in Italia; l’accordo preventivo viene rilasciato nei successivi 90 giorni, in esso è indicata la durata della sua validità; poiché normativamente non è previsto il numero massimo di armi di cui può essere chiesto il trasferimento definitivo in Italia con l’accordo preventivo, si ritiene che sia possibile chiedere l’accordo preventivo per sei armi, ossia la quantità massima trasportabile per movimentazione così come previsto dalla specifica Circolare sul trasporto delle armi comuni da sparo n. 559/C-3159-10100(1) del 14.02.1998;
  • l’accordo preventivo così ottenuto deve essere presentato all’autorità dello stato comunitario ove avverrà la cessione dell’arma competente in materia, avanzando altra richiesta di accordo preventivo, la predetta autorità provvederà rilasciando l’autorizzazione al trasferimento (art. 11, co. 2, Dir. CEE 477/1991), la quale autorizzazione seguirà l’arma fino al suo arrivo al luogo di detenzione in Italia (se, per i motivi sopra detti, è necessario passare prima per il Banco di Prova di GVT, tale circostanza dovrà essere indicata nelle richieste di accordo preventivo);
  • giunta in Italia, l’arma, se non dovrà passare per il Banco di Prova, dovrà essere trasportata fino al luogo di detenzione; qualora dovesse essere previamente portata al Banco per le necessarie prove e punzonature, la successiva
  • in ogni caso, appena giunto in Italia il cittadino detentore dell’arma dovrà immediatamente (non oltre le successive 72 ore) effettuare la dovuta denuncia di detenzione presso il locale Comando dei Carabinieri o l’ufficio locale di pubblica sicurezza (art. 38 TULPS);
  • si specifica che, qualora si tratti di arma prodotta entro il 31.12.2011 non catalogata in Italia  (la verifica può essere effettuata consultando rispettivamente il Catalogo Nazionale) o di arma di produzione successiva a tale data, si rende necessario chiederne la classificazione, inoltrando apposita istanza al predetto Banco secondo le modalità specificate nel sito ufficiale http://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/procedura-per-la-classificazione.html, ovviamente previa informazione presso la propria Questura al momento della richiesta di accordo preventivo.

L’acquisto di una o più armi presso un paese extra-UE ed il suo trasferimento definitivo in Italia, anche detto importazione definitiva, è possibile, con riferimento esclusivamente alla normativa italiana, alle seguenti condizioni:

  • il  cittadino italiano interessato all’acquisto e trasferimento dell’arma dal paese extra-UE in Italia deve inoltrare personalmente alla Questura della provincia ove verrà detenuta l’arma (o le armi) la richiesta di licenza di importazione (art. 31 TULPS, artt. 46 e 48 Reg. TULPS e artt. 8,9, 12 e 13 L. n. 110/1975) indicando i propri dati anagrafici e licenze, i dati del cedente e il paese extra-UE da cui partirà il trasferimento, le modalità di trasferimento ed il valico di ingresso in Italia, tutti i dati identificativi dell’arma o delle armi (quantità, tipo, marchio, modello, calibro, matricola), specificare il numero di catalogo (per le armi prodotte fino al 31.12.2011), il motivo della richiesta (ad es. “interesse al possesso della tipologia di arma indicata”); la licenza di importazione viene rilasciata nei successivi 90 giorni ed ha la durata di un anno, essa può essere richiesta per un numero massimo di tre armi; per essere autorizzati ad importare definitivamente in Italia un numero maggiore di armi nell’arco dell’anno solare, è necessario munirsi anche della specifica licenza del Prefetto della propria provincia di residenza (art. 12 L. n. 110/1975); 
  • giunta al valico italiano, dunque, l’arma verrà sottoposta a sdoganamento e quindi a verifica dei punzoni di prova: anche in questo caso, come già accennato, se trattasi di punzonature di prova oggetto di reciproco riconoscimento tra gli stati (si vedano le modalità di verifica sopra riportate), l’arma potrà essere trasportata fino al luogo di detenzione, in caso contrario verrà inoltrata immediatamente al Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia per essere sottoposta alle apposite prove e all’apposizione della specifica punzonatura (artt. 11e 13 L. n. 110/1975), e quindi poi trasportata fino al luogo di detenzione;
  • in ogni caso, appena giunto in Italia il cittadino detentore dell’arma dovrà immediatamente (non oltre le successive 72 ore) effettuare la dovuta denuncia di detenzione presso il locale Comando dei Carabinieri o l’ufficio locale di pubblica sicurezza (art. 38 TULPS);
  • anche in questo caso, si specifica che, qualora si tratti di arma prodotta entro il 31.12.2011 non catalogata in Italia (la verifica può essere effettuata secondo le modalità sopra indicate) o di arma di produzione successiva a tale data, si rende necessario chiederne la classificazione, inoltrando apposita istanza al predetto Banco (modalità sopra specificate), ovviamente previa informazione presso la propria Questura al momento della richiesta di licenza di importazione.

Le modalità indicate per l’acquisto di armi in paesi extra-UE fanno riferimento esclusivamente alla normativa italiana, la quale ovviamente dovrà essere integrata e coordinata con quella del paese ove si intende effettuare l’acquisto, al fine di dotarsi di tutte le dovute autorizzazioni, licenze, nulla osta, etc. per acquisto e trasporto di armi necessarie secondo l’ordinamento giuridico di quel paese. Le informazioni possono essere chieste ai relativi uffici di consolato od ambasciate.

Con riferimento alle modalità di trasporto delle armi, sia che vegano acquistate in paesi UE sia che vengano acquistati in paesi extra-UE, qualora per il loro trasporto si rendesse necessario attraversare più paesi, è necessario informarsi in ogni caso preventivamente sulla necessità di dotarsi di autorizzazioni e/o accordi preventivi al transito per ogni paese che si attraverserà, sia per transito in paesi UE sia per transito in paesi extra-UE. L’arma andrà trasportata, ovviamente, smontata e scarica (art. 53 Reg. TULPS) e riposta nell’apposita custodia, collocata possibilmente nel portabagagli o comunque secondo modalità che ne renderebbero impossibile un pronto uso o un’immediata disponibilità.

Infine, si specifica che è assolutamente vietato introdurre nello Stato armi di cui non sia permesso il porto, tali sono: mazze ferrate, bastoni ferrati, baionette, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrolocuzione  (art. 49 Reg. TULPS, art. 4 L. n. 110/1975 e Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.10157-10176(1) del 11.7.2006).

Considerato tutto quanto sopra illustrato, attesi i numerosi adempimenti burocratici che è necessario compiere nel territorio dello Stato prima di poter acquistare un’arma in un altro paese e quindi i relativi tempi per il disbrigo delle pratiche da parte dei vari uffici competenti, e considerato che in ogni caso l’arma che si intende trasferire definitivamente/importare in Italia deve essere preventivamente scelta poiché tutti i suoi dati identificativi vanno indicati sin dall’inizio nelle varie autorizzazioni/richieste/comunicazioni/istanze di volta in volta da depositare presso i vari uffici in Italia (quindi, quando si parte per il viaggio si deve avere già ben chiaro quali armi si intende andare ad acquistare, presso quali paesi e con quale tempistica), si suggerisce di approfittare del viaggio per scegliere le armi da acquistare e poi, in alternativa, ripetere nuovamente il viaggio per trasferirle definitivamente/importarle in Italia oppure (soluzione più comoda e più pratica) interessare un’armeria di fiducia in Italia chiedendo alla stessa di farsi giungere le armi dal produttore o venditore del paese straniero presso cui le abbiamo visionate e quindi procedere all’acquisto presso la medesima armeria.

Avv. Adele Morelli 

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