Licenza di caccia: certificato medico di idoneità psicofisica e certificato di idoneità al maneggio

Sono titolare di porto d'armi uso caccia, volevo sapere con quale cadenza sono obbligato a presentare alla mia Questura il certificato medico di idoneità. Devo anche produrre nuovamente il certificato di idoneità al maneggio delle armi?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

Ai sensi dell'art. 22, co. 9, L. n. 157/1992 (cd. Legge caccia), alla domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia deve essere allegato un certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato da un medico militare o dal medico degli uffici medico-legali delle unità sanitarie locali o della Polizia di Stato, di data non anteriore a tre mesi (art. 1 del D.M. 28 aprile 1998 e art. 1 L. n. 89/1987). Secondo la normativa attuale la predetta licenza ha validità di sei anni (art. 22, co. 9, L. n. 157/1992), pertanto il certificato medico di idoneità va prodotto alla propria Questura al momento della richiesta del rilascio del titolo e quindi ogni sei anni unitamente alla domanda di rinnovo. Incombe l'obbligo di produrre un certificato di contenuto sostanzialmente analogo, egualmente ogni sei anni, al Prefetto, in capo a coloro che detengono armi senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi (art. 38, co. 4, TULPS, tuttavia non è ancora stato emanato il relativo regolamento ministeriale che dà attuazione a tale comma). Lo stesso certificato, poi, deve essere allegato in caso di richiesta al Questore di rilascio del nulla osta all'acquisto (per chi, ovviamente, non ha titolo per portare le armi, art. 35, co. 5 e 7, TULPS).

Il certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalla competente sezione della Federazione del Tiro a Segno Nazionale (art. 62, lett. d), Reg.TULPS, art. 4 D.M. 28 febbraio 1968, art. 8, co. 6, L. n. 110/1975) va prodotto:

  1. al momento della richiesta di (primo) rilascio del porto d'armi, se non si prova che si è prestato il servizio militare nei 10 anni antecedenti;
  2. qualora il primo rilascio del titolo avesse cessato di validità da 10 anni;
  3. in caso di richiesta di rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di revoca (art. 22, co. 7, L. n. 157/1992).

Avv. Adele Morelli

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