Armi e strumenti da punta e da taglio

Con riferimento alle armi da taglio, perché siano considerate tali è necessario che abbiano il “doppio filo”?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli 

Secondo il nostro ordinamento giuridico non rileva se l’arma o lo strumento da punta e/o da taglio presentino uno od entrambi i lati affilati né rileva la lunghezza della lama, poiché l’unico elemento che va tenuto in considerazione ai fini della disciplina giuridica da applicare alla detenzione e al porto degli stessi è dato dalla loro destinazione naturale e primaria o attitudine all’offesa alla persona. A tal fine è possibile distinguere le seguenti categorie:

  • bastoni animati la cui lama abbia una lunghezza pari o superiore a 65 cm (art. 42 TULPS): la detenzione va denunciata, per il porto è necessaria la licenza del Questore;
  • armi proprie da punta e/o da taglio (art. 45, co. 1, Reg. TULPS e art. 4, co. 2, L.n. 110/1975): sono gli strumenti da punta e/o da taglio la cui destinazione naturale e primaria è l’offesa alla persona e che sono considerati espressamente armi da punta o da taglio, tali sono i pugnali, gli stiletti e simili, le baionette, le spade, le lance, ivi inclusi i coltelli a scatto (come da Circolare Ministero dell’Interno 559C.7572.10179(17)). La detenzione di questi strumenti va denunciata e non possono essere portati senza giustificato motivo;  
  • bastoni muniti di puntale acuminato (art. 4, co. 2, L. n. 110/1975): si possono detenere liberamente, ma non posso essere portati senza giustificato motivo;
  • strumenti da punta e da taglio atti ad offendere anche detti armi improprie (art. 4, co. 2, L. n. 110/1975): si tratta di quegli strumenti non considerati espressamente come armi da punta o da taglio, ma che sono chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona (va accertata in concreto l’attitudine all’offesa, cfr. Cass. Pen., I Sez., 11/13618). Questi strumenti sono liberamente detenibili, ma non possono essere portati senza giustificato motivo;
  • strumenti da punta e da taglio che possono occasionalmente servire all’offesa ma che hanno una specifica e diversa destinazione (art. 45, co. 2, Reg. TULPS, art. 13, co. 6, L. n. 157/1992): sono gli strumenti da lavoro, quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, compresi gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Questi strumenti si possono detenere liberamente, ma non posso essere portati senza giustificato motivo.

Avv. Adele Morelli  

 

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