Gare private con carabine ad aria compressa con potenza fino a 7,5 J.

Un’associazione privata (di cacciatori, di tiratori, ecc..) può organizzare, presso la propria sede o presso una sede chiusa, una gara con carabine ad aria compressa inferiori ai 7,5 J?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli 

Ai sensi dell’art. 57 TULPS, è vietato sparare armi da fuoco o fare accensioni ed esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa senza la licenza dell’autorità (Questore, Commissariato di Polizia o Sindaco); altresì,  l’art. 703 c.p. rubricato “Accensioni ed esplosioni pericolose”, nel ribadire tale divieto, punisce la sua violazione con l’ammenda fino ad €103,00 (alla quale può seguire la sospensione di altra licenza di polizia di cui si è eventualmente titolari ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 TULPS). Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto rispettivamente: con l’art. 2, comma 3, L. n. 110/1975, che non considera le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, quali armi comuni da sparo, con l’art. 1, D.M. n. 362/2001, che definisce le stesse “armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo”, e infine con l’art. 9, commi 2 e 3, stesso D.M., il quale specifica che tali armi possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa solo per giustificato motivo e che il loro utilizzo in “luoghi privati non aperti al pubblico” è consentito ai maggiori degli anni 18 e ai minori purché assistiti da soggetti maggiorenni (le stesse possono altresì essere utilizzate nei poligoni o nelle sezioni TSN). Dalla lettura in combinato disposto di tutte tali disposizioni normative discendono le seguenti considerazioni:

  • in un contesto pubblico o aperto al pubblico, per l’utilizzo di tale tipologia di armi è necessario chiedere la licenza all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 57 TULPS, e le stesse, evidentemente, verranno utilizzate solo per motivi sportivi e/o di gioco; l’utilizzo senza la predetta licenza fa incorrere nella contravvenzione di cui all’art. 703 c.p. sopra detto per “esplosioni pericolose”, oppure nella sanzione amministrativa del pagamento della somma da €516,00 ad €3.098,00 ai sensi dell’art. 16 D.M. 362/2001 per aver usato tali armi in luoghi aperti al pubblico nonostante il divieto dell’art. 9 comma 3 D.M. n. 362/2001, a seconda che l’uso delle armi avvenga in un luogo abitato o sue adiacenze o di pubblico transito (si applicherà art. 703 c.p.) o invece in uno spazio aperto al pubblico ma isolato (ad esempio una gara aperta al pubblico in un campo ubicato in una grande distensione di terreno isolata, si applicherà l’art. 16 D.M. 362/2001); unitamente alla licenza all'autorità di P.S., va informato il sindaco per gli aspetti di competenza dell'ente locale (art. 57, co. 4, TULPS);
  • in un contesto privato (quindi non accessibile ad un numero indistinto di persone, ma fruibile solo da soggetti predeterminati e quindi in un numero “chiuso”), che sia uno spazio aperto ben delimitato o uno spazio chiuso, tale tipologia di armi  può essere utilizzata senza il rilascio di apposita licenza, purché ciò non avvenga in un luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo una pubblica via o in direzione di essa o dove vi è comunque presenza e/o transito di persone anche se trattasi di luogo privato, poiché altrimenti si incorrerebbe sicuramente nella contravvenzione di cui all’art. 703 c.p. su citato per “esplosioni pericolose”. Contestualmente, l’utilizzo in contesti privati di tali armi che avvenga in spazi aperti va posto in essere anche nel rispetto della normativa venatoria, pertanto l’uso deve avvenire esclusivamente nello spazio a ciò preposto e ben delimitato, atteso che durante la stagione venatoria si potrebbe ad esempio venire sanzionati per presunta caccia con mezzi vietati, etc.

Avv. Adele Morelli

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